COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 67. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE / VIRTUS SANT’ANASTASIA DEL 28.02.2015 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 67. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGENNARESE – GARA SANGENNARESE / VIRTUS SANT’ANASTASIA DEL 28.02.2015 – 1^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per sei gare, a carico del calciatore sig. De Giulio Ciro, perché, “a fine gara, spintonava l’arbitro ed inoltre lo minacciava”. La tesi difensiva della società reclamante non può trovare favorevole accoglimento. Invero,dalla lettura del reclamo proposto, non si evince alcun elemento, idoneo a confutare quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto, che, com’è ben noto, configura fonte privilegiata di prova, sulla base di consolidata giurisprudenza. Per quel che concerne, poi, la commisurazione della sanzione, questo Collegio ritiene che essa sia equa e proporzionata, rispetto alla gravità dei fatti commessi. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Sangennarese; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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