COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 69. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BARCA ERCOLANESE – GARA STABIA FRIENDS / BARCA ERCOLANESE DEL 28.02.2015 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 94 del 26 Marzo 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
69. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO BARCA ERCOLANESE – GARA STABIA FRIENDS / BARCA ERCOLANESE DEL 28.02.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 86 del 5 marzo 2015, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: la squalifica, fino al 28.07.2015, a carico dell’assistente di parte, sig. Esposito Gianfranco perché “al termine della gara impediva all’arbitro di raggiungere il proprio spogliatoio e gli rivolgeva, altresì, frasi ingiuriose e minacciose”, ed, altresì, la squalifica per cinque gare, a carico dei calciatori sig. Madonna Vincenzo ed Uliano Mario, perché, “al termine della gara, impedivano all’arbitro di raggiungere il proprio spogliatoio e gli rivolgevano frasi minacciose”. La tesi difensiva della società reclamante può trovare parziale accoglimento. Invero, dalla lettura accurata del referto arbitrale, nonché dall’articolazione del reclamo proposto, emerge che, sebbene i calciatori Uliano Marco e Madonna Vincenzo abbiano assunto un atteggiamento minaccioso e gravemente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, la squalifica inflitta a loro carico debba considerarsi sproporzionata per eccesso, rispetto all’effettiva gravità dei fatti commessi. Analoga valutazione deve essere fatta per quanto riguarda la sanzione inflitta a carico del sig. Esposito Gianfranco, pur nella considerazione del suo comportamento gravemente irriguardoso. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Barca Ercolanese, di ridurre a quattro giornate di gara l’impugnata squalifica a carico dei calciatori Uliano Marco e Madonna Vincenzo; di ridurre al 28.05.2015 la squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Esposito Gianfranco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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