COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Appello dell’A.S.D. Forcoli Valdera avverso la decisione con la quale il G.S.T. ha accolto il reclamo proposto dalla S.S.D. Atletico Piombino A.R.L. in ordine all’esito della gara Forcoli Valdera/Atletico Piombino disputata in data 25.1.2015. (C.U. n. 44 del 19.02.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Appello dell’A.S.D. Forcoli Valdera avverso la decisione con la quale il G.S.T. ha accolto il reclamo proposto dalla S.S.D. Atletico Piombino A.R.L. in ordine all’esito della gara Forcoli Valdera/Atletico Piombino disputata in data 25.1.2015. (C.U. n. 44 del 19.02.2015). Questa Corte è chiamata a pronunciarsi in ordine all’appello che l’A.S.D. Forcoli ha tempestivamente e ritualmente proposto avverso la decisione che il G.S.T. della Toscana ha assunto, su reclamo avanzato dalla S.S.D. Atletico Piombino, in riferimento all’esito della gara disputata tra dette Società in data 25.01.2015, nell’ambito del Campionato Toscano d’Eccellenza.La Società reclamante in quella sede, sosteneva la violazione, da parte dell’A.S.D. Forcoli Valdera, delle norme dettate dal C.R.T circa l’utilizzo dei calciatore per fascia d’età (C.U. n. 2/2014). L’articolata decisione con la quale il G,S.T. della Toscana, ha accolto il reclamo, pubblicata sul C.U. n. 44/2015, viene impugnata in questa sede dall’A.S.D. Forcoli Valdera che, con altrettanto laborioso reclamo, ne chiede l’annullamento con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.Le argomentazioni svolte con l’atto di impugnazione vengono, nel corso della richiesta audizione, ulteriormente ribadite e ampliate con suggestive interpretazioni della norma dal legale di fiducia al quale il legale rappresentante della Società ha dato mandato con documento prevenuto via fax. La Società appellata non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito.La complessità della questione determina il Collegio alla preliminare disamina dei termini specifici della questione.La normativa emanata dal C.R.T. con il C.U. . n. 46/2014) stabilisce, in applicazione di quanto disposto dalla L.N.D. (C.U. n. 1-2014/2015), che in ordine alla disputa del Campionato di Eccellenza, “le Società hanno l’obbligo sin dall'inizio delle stesse gare e per l'intera durata, quindi, anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1995 in poi, 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1996 in poi. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate”. La norma si basa quindi su due principi che non possono essere disattesi: - che la presenza di tali calciatori si verifichi per l’intera durata della gara; - che, con riferimento alla fascia di età, tale presenza deve avvenire costantemente con non meno di due calciatori nati nell’anno 1995 e di uno nato nel 1996. La violazione della disposizione comporta l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S.. La norma prevede tuttavia una deroga alla sanzione e precisamente in caso di espulsione o in quello di infortunio, una volta esaurite però - in quest’ultimo caso - le sostituzioni previste.Contestualmente all’esame dei motivi dell’appello e procedere quindi alla decisione, la Corte esamina quanto concretamente accaduto nel corso della gara in esame.La lista dei calciatori presentata all’Arbitro da parte della Società Forcoli comprende tre atleti nati nel 1995 e tre nati nel 1996.All’inizio della competizione la Società in questione schiera due calciatori nati nel 1996 (Lamberti e Bracci) e due nati nel 1995 (Marinari e Pellegrini).Al 2° minuto del II tempo viene espulso Bracci (1996) senza che ciò determini il mancato rispetto della norma stante la presenza in campo di due atleti classe 1995 (Marinari e Pellegrini) ed uno del 1996 (Lamberti).Avuto riguardo a ciò l’eccezione sostanzialmente sollevata con l’atto di appello circa l’avvenuto verificarsi della deroga in materia di espulsione è assolutamente infondata.La situazione muta al minuto 8° del II tempo allorché Lamberti (1996) viene sostituito da Barbaro (1995) per cui da tale momento in campo per la Società Forcoli Valdera si trovano unicamente tre calciatori, tutti nati nel 1995 (Marinari, Pellegrini, Barbaro) e nessuno nato nel 1996.Anche in questo caso l’affermazione a difesa della Società Forcoli Valdera circa l’essere la sostituzione asseritamente avvenuta per infortunio non determina l’applicazione della deroga la quale prevede che tale evento non costituisce causa di violazione della norma solo “qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni” consentite.Evento non verificatosi essendo quella effettuata solo la seconda delle tre sostituzioni possibili.Infine al 30° del II tempo il calciatore Dughetti (1991) viene sostituito da Telleschi (1996) ed è solo da tale momento che la norma viene integralmente applicata.Si premette che la “ratio legis” della disposizione risiede esclusivamente nel favorire la crescita sia qualitativa che quantitativa del calcio giovanile, mediante l’utilizzazione di giovani nei campionati di categoria superiore rispetto ai campionati loro propri.Nell’interpretare la disposizione ritiene la Corte, contrariamente a quanto assunto dall’appellante con il riferirsi genericamente al numero di calciatori giovani (3) che debbono essere complessivamente presenti, che la indicazione, annualmente modificata, delle classi di nascita dalle quali attingere (in numero differenziato, due nati dal 1 gennaio 1995 ed uno dal 1 gennaio 1996, per quanto riguarda la corrente stagione), ha carattere di “qualificare” la norma venendo indicati con esattezza, quali e quanti siano i calciatori da utilizzare.La norma è da osservarsi rigorosamente ed in via esclusiva proprio per tale motivo, con la conseguenza che il mancato utilizzo per l’intera durata della gara - anche in caso di sostituzioni - di tale tipologia e numero di calciatori, al di fuori delle possibilità previste dalle deroghe in essa contenute, determina l’applicazione dell’art. 17 del C.G.S.. Sotto tale profilo la decisione della C.D. presso il C.R. della Calabria, citata dall’appellante a sostegno della propria tesi difensiva, invece di avvalorare le argomentazioni di parte appare coerente con il concetto or ora espresso.Infatti tale delibera è stata assunta vigente una norma diversa che prevedeva, all’epoca, l’utilizzo di almeno tre calciatori nati dal 1989 in poi senza ulteriore indicazione, per cui essa non può essere considerata “qualificata” come quella oggi in vigore.Non si può, di conseguenza, condividere l’assunto della Società appellante la quale ritiene rispettato il dettato normativo stante che comunque sono stati sempre presenti in campo “tre calciatori giovani” proprio perché il legislatore sportivo ha ritenuto dover indicare con esattezza e specificità il numero dei calciatori suddivisi per anno di nascita con la conseguente ”qualificazione” della norma come sopra argomentato. La disposizione impartita afferma semplicemente, senza scomodare una sorta di filosofia del diritto calcistico, che le Società di Eccellenza possono schierare calciatori di qualsiasi classe purché, durante l’intera durata della gara, non venga mai meno la presenza di due atleti nati a decorrere dal 1gennaio 1995 ed uno nato dopo il 1 gennaio 1996.E’ ancora da rilevare che la disposizione vigente prevede una deroga ancorata agli avvenimenti che possono avere a protagonisti i calciatori nel corso della gara, ovvero i casi dell’espulsione e dell’infortunio. Per quanto riguarda l’espulsione è evidente che in tali casi non può avvenire alcuna sostituzione ostandovi la Regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio e quindi l’uscita dal campo non dà luogo ad alcuna sanzione.L’altra modalità di applicazione della deroga, il caso di infortunio, trova applicazione solo “qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite,”con ciò intendendosi la non punibilità unicamente nel caso in cui uno dei calciatori della fascia indicata esca per tale motivo dopo che siano avvenute le sostituzioni complessivamente previste per la gara e non riferite in modo particolare alle fasce di età in esame, come sembra ipotizzare l’appellante.Come sopra motivato, non si è verificato nel caso di specie alcuno dei fatti che possono determinare l’applicazione della deroga.Le considerazioni espresse dalla Società Forcoli Valdera circa l’opportunità della norma che viene applicata con riguardo alla partecipazione alle gare dei calciatori giovani esulano dalla competenza di questo Giudice il quale è chiamato ad applicarla sulla base di un’interpretazione logica e coerente con le altre norme del sistema da effettuarsi caso per caso stante la sua particolare formulazione.In conclusione quindi ritiene il Giudicante che:- il provvedimento di espulsione posto in essere al 2° minuto del II non può essere considerato come deroga alla norma perché esso non ha avuto alcun effetto sull’Organico dei calciatori in campo in quanto conforme alla disposizione in esame. - in tema di infortuni, invece, la deroga può trovare applicazione solo allorquando siano state effettuate tutte le sostituzioni (tre) che sono previste dalla normativa federale nel corso della gara.Sotto tale aspetto è opportuno ricordare che al momento della sostituzione effettuata all’8° minuto del II tempo sedeva in panchina il calciatore Telleschi, classe 1996, il quale ha preso parte alla gara a partire dal successivo 30° minuto sostituendo il calciatore Dughetti (1991). La Corte a conclusione dell’esame della norma e della deroga in essa contenuta, ritiene di poter affermare che in sostanza il legislatore sportivo ha espressamente stabilito con indicazione di carattere generale la durata ed il numero dell’impiego dei calciatori della fascia 1995/1996, mentre in sede di deroga ha inteso equiparare – nel senso di non punibilità – l’infortunio all’espulsione solo ed unicamente allorché il calciatore infortunato non possa essere sostituito da alcun compagno di squadra per effetto dell’avvenuto completamento del numero massimo di sostituzioni consentite.Quindi come già affermato in occasione di altra decisione che, per quanto riferita ad una diversa Categoria, attiene alla medesima fattispecie, (C.U. n. 61/2012) non sussiste nel caso di specie alcuno dei motivi che possa determinare l’applicazione di una delle due deroghe previste essendo invece storicamente accertato che la Società Forcoli Valdera ha disputato, per il periodo intercorso tra l’8° ed il 30° minuto del II tempo, la gara senza avere in campo alcun calciatore della classe 1996.Detto comportamento costituisce violazione della disposizione ed è da sanzionare con la prevista applicazione dell’art. 17 del C.G.S. P.Q.M. la C.A.S.T. della Toscana respinge l’atto di impugnazione confermandosi, di conseguenza, la decisione di primo grado.Dispone acquisirsi la tassa di reclamo
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