COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo A.S.C.D. Aquila 1902 Montevarchi avverso ammenda euro 2.000,00 (c.u. n° 43 del 1222015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo A.S.C.D. Aquila 1902 Montevarchi avverso ammenda euro 2.000,00 (c.u. n° 43 del 1222015) Propone rituale reclamo la A.S.C.D. Aquila 1902 Montevarchi avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Per scoppio reiterato di bombe carta ed accensione fumogeni gara. La sanzione è determinata dalla circostanza che i lanci sono stati effettuati al di fuori del terreno di gioco senza danni a persone e cose”.La reclamante con garbato reclamo, chiede una riduzione della sanzione affermando in primo luogo che nonostante il grande pubblico che assisteva alla partita niente era successo e il lancio di fumogeni e di alcuni petardi (non bombe carta) senza alcuna conseguenza né in campo né fuori (come riconosciuto dal DG) era solo una manifestazione di festa anche per la concomitanza del Carnevale. Asseriva altresì che la partita si era svolta regolarmente senza interruzioni e che, quindi, la sanzione era sproporzionata anche in relazione alla categoria di appartenenza.Tali argomentazioni venivano ribadite dal Presidente dell’Aquila Montevarchi all’udienza del 13 marzo 2015.La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.Il D.G. nel supplemento di rapporto conferma gli episodi già oggetto di rapporto.Pare alla CAST che l’ammenda comminata dal primo giudice sia eccessiva, considerato infatti il minimo edittale previsto dalla norma (500 euro), nel caso in esame non si ritiene corretto applicare la norma stessa moltiplicando il minimo edittale per il numero degli scoppi.Infatti, con tutta evidenza, il lancio di più fumogeni e petardi (le bombe carta sono evidentemente altra cosa –vere e proprie bombe che non fanno solo rumore-) deve essere considerato in un’unica violazione anche se commessa nell’arco di più minuti e, pur dovendosi aumentare il minimo edittale, deve essere riconosciuto altresì il vincolo della continuazione, bisogna poi considerare la categoria di appartenenza.Si ritiene pertanto di sanzionare i pur gravi comportamenti con una ammenda di € 1.000,00.P.Q.M.La C.A.S.T. in accoglimento del reclamo riduce l’ammenda a € 1.000,00, ordina restituirsi la tassa di reclamo.
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