COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell’Associazione Calcio Casteldelbosco A.S.D., avverso l’inibizione al dirigente Salvadori Roberto fino all’11/03/2015 nonché l’ammenda di € 300,00 (C.U. n. 43 del 12/02/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Oggetto: Reclamo dell'Associazione Calcio Casteldelbosco A.S.D., avverso l'inibizione al dirigente Salvadori Roberto fino all'11/03/2015 nonché l'ammenda di € 300,00 (C.U. n. 43 del 12/02/2015). L'associazione Calcio Casteldelbosco A.S.D., con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti del tesserato sopra riportato e della stessa società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 8 febbraio 2015, contro la società ospitata Casini. Preliminarmente questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo all'inibizione del dirigente Salvadori Roberto in quanto provvedimento disciplinare non impugnabile ex art. 45 co. III lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva. Il G.S.T. motivava così la propria decisione con riferimento all'ammenda: “Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. parte gara. Per propri sostenitori che a fine gara assumono nei confronti dell'arbitro comportamento minaccioso e provocatorio. Sanzione aggravata per assenteismo dirigenza locale.” Nel reclamo la società ammette l'esistenza di un comportamento intemperante da parte dei propri sostenitori ma ritiene che gli insulti non abbiano in alcun modo “messo in discussione ed il prestigio dell'arbitro” e che le minacce (“ti veniamo a cercare a casa tua..”) non possano essere considerate serie. Per quanto concerne l'aggravante la società ne contesta invece la sussistenza poiché derivata da un comportamento pretenzioso del D.G. che avrebbe preteso una tutela ben più ampia di quella prevista e codificata nelle Carte Federali. Conclude pertanto invocando l'annullamento ovvero la riduzione dell'ammenda irrogata. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Occorre rilevare che le motivazioni del G.S.T. sopra riportate forniscono un quadro, basato sul rapporto arbitrale, che contrasta decisamente con la tesi difensiva spesa nel reclamo ed appare invece compatibile con i successivi atti espressamente richiesti ed acquisiti al fascicolo. Le censure contenute nel reclamo non appaiono idonee a scalfire quanto attestato dal D.G. e, pur nell'oggettività dei fatti, correttamente riconosciuti anche dalla reclamante, sembrano voler fornire un'interpretazione certamente non condivisibile. E' infatti evidente che gli insulti, inevitabilmente, ledano la dignità e il decoro di coloro a cui sono rivolti e che le minacce siano idonee a creare uno stato di disagio e preoccupazione che deve trovare una necessaria tutela ed una corrispondente reazione sanzionatoria, da parte degli organi di giustizia sportiva. Da una attenta lettura degli atti appare invece condivisibile una minima diminuzione dell'importo dell'ammenda con riferimento ad una tutela che, ad avviso dell'organo giudicante, appare immotivatamente pretesa, da parte del D.G., ben oltre i doveri di assistenza contenuti nell'art. 65 delle N.O.I.F.. Il dovere di protezione non può essere allargato oltre i limiti temporali e territoriali definiti dalla norma di riferimento e non può essere esteso se non in particolari casi che consiglino una più prolungata assistenza e che non sembrano sussistere nel caso in esame. P.Q.M. La Corte d'Appello Sportiva Territoriale, dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all'inibizione del dirigente Salvadori Roberto, riduce l'ammenda ad € 250,00 anziché € 300,00 e dispone la restituzione della tassa.
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