COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Poggio a Caiano 1909 – Coiano S.Lucia (1-3) del 15/02/2015. Campionato Esordienti a11 II anno. In C.U. n.35 del 18/02/2015 della Delegazione Provinciale di Prato.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 50 del 19.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara Poggio a Caiano 1909 – Coiano S.Lucia (1-3) del 15/02/2015. Campionato Esordienti a11 II anno. In C.U. n.35 del 18/02/2015 della Delegazione Provinciale di Prato. Reclama la società Poggio a Caiano 1909 avverso l’inibizione fino al 31/07/2015 inflitta dal G.S. nei confronti dell’allenatore sig. Vezzosi Dimitri il quale “Pur presente ad una rissa fra calciatori delle due società, non cercava di farla cessare, ingiuriando i giocatori dell’altra società. Successivamente continuava ad infamare la società Coiano S. Lucia e, di fronte all’invito a cessare da parte del “Tutor arbitrale”, gli si avvicinava minaccioso insultandolo e rinnovando le ingiurie. Offendeva la Federazione insinuando una volontà di danneggiare la propria squadra”. La reclamante non contesta i fatti come indicati dal G.S. tuttavia cerca di giustificare in qualche modo l’operato del proprio tesserato sostenendo che il Tutor arbitrale non si era qualificato; da ciò desume che qualora lo avesse fatto probabilmente il comportamento del Vezzosi forse sarebbe stato diverso. Chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già dettagliatamente riportato nel primo scritto. La Corte esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. Il comportamento tenuto dal sig. Vezzosi è stato assolutamente scorretto, non giustificabile in alcun modo e rappresenta quanto di peggio possa verificarsi nei campi sportivi in tema di educazione ed esempio per i ragazzi di giovane età. Nessuna attenuante può essere riconosciuta al tesserato nemmeno nell’ottica di quanto scritto a sua difesa da parte della società. Giova ricordare che la categoria dove si sono svolti i fatti costituisce uno dei primi passi verso l’attività agonistica (basti pensare che ancora vengono disputati tre tempi e il che la dice lunga circa lo scopo della stessa) mentre invece ci sono alcuni soggetti, che forse dovrebbero ripensare al loro ruolo in campo e con esso le società, che intendono tali manifestazioni poco più che ludiche come gare professionistiche ad alto livello esasperando gli animi e contribuendo a dare un pessimo insegnamento ai ragazzi che già per effetto del “bombardamento” mediatico tendono ad imitare gli adulti. Il ruolo degli allenatori e dirigenti deve consistere nell’educare i ragazzi allo sport e devono farlo in primo luogo dando l’esempio in positivo agli stessi ovvero in maniera diametralmente opposta rispetto a quanto oggi trattato in questa sede. In punto si quantificazione della sanzione il Collegio ritiene la stessa sufficientemente adeguata, anche se, vista la gravità dei fatti contestati, avrebbe potuto essere maggiore al fine di dare un adeguato periodo di seria meditazione a chi sta a contatto con quelli che saranno gli uomini di domani. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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