COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Giacomo Tofi, Presidente della Società A.C.D. San Giovanni Arezzo, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione al comma 3 del medesimo articolo del C.G.S., vigenti all’epoca dei fatti; -la Società sopra indicata, in virtù della qualifica di Presidente rivestita da detto tesserato al momento della violazione, per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, comma 1, di detto corpo di norme.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Giacomo Tofi, Presidente della Società A.C.D. San Giovanni Arezzo, per la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione al comma 3 del medesimo articolo del C.G.S., vigenti all’epoca dei fatti; -la Società sopra indicata, in virtù della qualifica di Presidente rivestita da detto tesserato al momento della violazione, per la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, comma 1, di detto corpo di norme. In data 28 giugno 2014 veniva inviata, nominativamente, a due componenti dell’Ufficio Tesseramenti ed a un componente l’Ufficio di Segreteria del C.R.T., qualificandola quale nota “riservata personale”, lettera a firma del dottor Giacomo Tofi, Presidente della Società A.C.D. S.Giovanni Arezzo, con la quale si denunciava il comportamento di alcuni tesserati, in materia di tesseramento e trasferimento di calciatori, ritenuto contrario alle norme federali. Il Presidente del Comitato Regionale della Toscana, in considerazione delle affermazioni in essa contenute, ha inoltrato il documento – per quanto di competenza – alla Procura Federale. L’Ufficio inquirente, avviate le indagini, riteneva necessario convocare il denunciante, al fine di acquisire i dati necessari all’esame del caso, il che avveniva, dapprima, informalmente con due telefonate in data 18 e 22 settembre 2014 e quindi a mezzo telegrammi inviati, rispettivamente, in data 22 e 25 settembre. Tali convocazioni rimanevano senza alcun riscontro per cui la Procura, accertato che, allo stato dei fatti, non si rilevava alcuna violazione in materia di tesseramento e in considerazione del tempo trascorso, ha disposto il deferimento del denunciante per la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S., comma 1, in relazione a quanto previsto dal relativo comma 3. Disposta la trattazione per la data odierna e datane comunicazione nei modi di rito alle parti, si dà atto che nessuno dei soggetti deferiti è presente. Aperto il dibattimento, l’Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, rilevato che la violazione contestata risulta accertata per “tabulas”, chiede che ai deferiti vengano inflitte le seguenti sanzioni; -al tesserato Tofi Giacomo, l’inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.C.D. San Giovanni Arezzo, in conseguenza della responsabilità diretta ex art. 4, c. 1, del C.G.S. derivante dal comportamento di colui che ne era il legale rappresentante all’epoca di fatti, la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 300,00 (trecento). Il Tribunale, decidendo in Camera di consiglio, dopo aver rilevato che nessuna azione a difesa è stata posta in essere, ritiene fondato il deferimento, che viene pertanto accolto, risultando pienamente accertato il comportamento omissivo del tesserato il quale non solo non ha aderito alle richieste della Procura Federale, con ciò violando quanto normativamente disposto, ma non ha giustificato, neanche in questa sede, il proprio comportamento. In termini di entità della sanzione da infliggere il Collegio condivide - perché perfettamente commisurata alla violazione compiuta - la richiesta di applicazione delle sanzioni così come formulata. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge le seguenti sanzioni: -al Signor Tofi Giacomo, tesserato quale Presidente, all’epoca dei fatti, della Società A.C.D. San Giovanni Arezzo, l’inibizione per mesi 3 (tre); -alla Società A.C.D. San Giovanni Arezzo, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del C.G.S., l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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