COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Catola Luca e del Dirigente Quaretta Andrea, tesserati per la Soc. A.S.D. Collevica, ai quali viene contestata la violazione dell’art.1 bis in relazione all’art. 22, comma 8, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del richiamato Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale nei confronti del Calciatore Catola Luca e del Dirigente Quaretta Andrea, tesserati per la Soc. A.S.D. Collevica, ai quali viene contestata la violazione dell’art.1 bis in relazione all’art. 22, comma 8, del C.G.S.. Viene inoltre deferita la Società in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 2, del richiamato Codice. Il G.S. Territoriale della Toscana, nell’esaminare il reclamo proposto dall’A.S.D.G.S. Butese Calcio in ordine alla partecipazione del Calciatore Luca Catola alla gara Collevica / Butese, disputata in data 12.10.2014, valida per il Campionato di II categoria, rilevava che detto Calciatore si trovava in posizione irregolare non solo nella citata competizione ma anche nelle tre gare immediatamente precedenti. Accertava infatti il G.S. che il Calciatore Catola non ha mai scontato la squalifica inflittagli con il C.U. n. 59/2014 per essere incorso nella IV ammonizione e, conseguentemente, infliggeva alla Società Collevica la punizione sportiva della perdita della gara – oltre le sanzioni accessorie – disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. L’Ufficio Federale ha accertato, acquisendo le relative liste gara, che il Calciatore ha in effetti disputato, senza averne titolo per non aver scontato la squalifica inflittagli in data 17.4.2014, le gare: -Bientina/ Collevica in data 21.9.2014; -Collevica/ Portuale Guasticce in data 28.9.2014; -S. Giuliano/ Collevica del 5 ottobre 2014. Eseguite le necessarie comunicazioni, la Procura Federale ha formalizzato il deferimento indicato in epigrafe a seguito del quale questo Tribunale, esaminati gli atti, ha disposto la convocazione delle parti per la data odierna. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto Avvocato Marco Stefanini, il quale, dando inizio al dibattimento, rileva che la violazione è stata accertata sulla prova documentale rappresentata dalle liste di gara, per tabulas quindi, senza che sia stata necessaria alcuna ulteriore attività istruttoria. In conseguenza passa a formulare la richiesta di irrogazione di sanzioni che indica in: -squalifica del calciatore Catola Luca per 2 (due) giornate di squalifica; -inibizione al Dirigente Quaretta Andrea per mesi 2 (due); -ammenda alla Società A.S.D. Collevica di € 400,00 (quattrocento), oltre la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nel corso della presenta stagione. Questa la decisione. Come rilevato dal rappresentante della Procura Federale la violazione emerge dalla documentazione ufficiale e non sussiste, neanche in questa sede, la necessità di porre in essere alcuna attività istruttoria per cui al Collegio non rimane che deliberare l’entità delle sanzioni da comminare. P.Q.M. il Collegio; accertata la sussistenza del fatto, preso atto delle decisioni assunte in precedenza in casi similari e tenuto conto di quanto indicato sulla memoria a firma del Dirigente Quaretta, unica attività a difesa svolta, infligge: -al calciatore Catola Luca la squalifica per 2(due) giornate di gara; -al Dirigente Quaretta Andrea l’inibizione per mesi 2 (due); -alla Società A.S.D. Collevica l’ammenda di € 200,00 (duecento), nonché la penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella classifica del presente campionato.
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