COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo gsd Ghivizzano Borgo a Mozzano avverso squalifica calciatore Angeli Simone Dante per 3 gg. (c.u. n. 46 del 5132015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo gsd Ghivizzano Borgo a Mozzano avverso squalifica calciatore Angeli Simone Dante per 3 gg. (c.u. n. 46 del 5132015) Propone rituale reclamo il GSD Ghivizzano Borgo a Mozzano avverso la squalifica in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “ Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario”. La società chiede una riduzione sostenendo che il DG avrebbe interpretato in modo errato il gesto del calciatore il quale sarebbe intervenuto in difesa di un compagno a terra, allontanando in modo deciso, ma non violento gli avversari dal compagno stesso. Tali argomentazioni venivano reiterate all’udienza del 20 marzo 2015 dal calciatore (pure firmatario del reclamo) e dal legale delegato dalla società e dallo stesso giocatore, Avv. C. Baroni. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentite le parti decide di respingere il reclamo. Il DG nel supplemento di rapporto (che come noto costituisce fonte di prova privilegiata), descrive nuovamente l’episodio arricchendolo di particolari che non lasciano alcun dubbio sull’intento violento dell’azione del calciatore Angeli, in modo tale da integrare la fattispecie prevista dalla norma del CGS che prevede un minimo edittale di tre giornate di squalifica, esattamente quelle comminate dal primo giudice che pertanto non possono che essere confermate. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it