COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo s.s. Signa 1914 avverso ammenda euro 2.500,00 (c.u. n° 44 del 1922015)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale reclamo s.s. Signa 1914 avverso ammenda euro 2.500,00 (c.u. n° 44 del 1922015) Propone rituale reclamo la S.S. Signa 1914 avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “ Per scoppio reiterato di petardi nel s.t. della gara ed accensione di fumogeni di cui uno veniva lanciato sul terreno di gioco in prossimità della panchine pur senza conseguenze. Per lanci, negli ultimi 30’ della gara, di sassi, pigne ed accendini con l’intento di raggiungere un AA,. In tali circostanze detto ufficiale di gara veniva raggiunto da alcuni sassi di dimensioni di una noce e da pigne ad un braccio, al dorso ed alla nuca che gli provocavano intenso dolore seppur di breve durata”. La reclamante con il reclamo, chiede una riduzione della sanzione ammettendo il lancio di fumogeni e di alcuni petardi pur senza alcuna conseguenza né in campo né fuori, contesta invece il lancio di sassi, pigne ed accendini che non sarebbe stato da attribuirsi ai sostenitori del Signa, argomentando su come sarebbe stato difficile per l’AA durante la gara distinguere con certezza quale delle due tifoserie fosse stata l’autrice del lancio, in considerazione della disposizione logistica del campo, della commistione tra le due tifoserie e per il momento topico della partita (a fine gara con il Signa in vantaggio). Tali argomentazioni venivano ribadite dal delegato della società all’udienza del 20 marzo 2015. La C.A.S.T. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentito il delegato della società, decide di respingere il reclamo. Il D.G. e, soprattutto l’A.A. verso il quale materialmente furono indirizzati i lanci di oggetti vari, nel supplemento di rapporto confermano gli episodi già oggetto di rapporto. In particolare l’A.A. fornisce elementi oggettivi (colori sociali, esultanza al momento del vantaggio del Signa ed altro ancora) idonei alla individuazione della tifoseria alla quale sono da ricondursi i comportamenti di cui alla sanzione inflitta. Pare alla CAST che l’ammenda comminata dal primo giudice sia equa in considerazione che il minimo edittale per il lancio di fumogeni e petardi (non contestato) è pari ad € 500, ammenda che andrebbe comunque aumentata perché il lancio fu reiterato e molteplice, ma soprattutto perché il ben più grave lancio, a più riprese, di materiale sicuramente atto a ledere (sassi, pigne accendini) non è stato privo di efficacia, posto che l’oggetto dei lanci (l’A.A.) fu più volte colpito con conseguenze fisiche, ancorchè di breve durata. Tale ultima considerazione, oltre alla certa individuazione della tifoseria alla quale ricondurre i comportamenti scorretti e pericolosi, portano alla conferma della sanzione pecuniaria non meritevole di riduzione. P.Q.M. La C.A.S.T. respinge reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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