COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. MONTIANO avverso la squalifica inflitta a Sforzi Andrea fino al 19.04.2015 (un mese e mezzo).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 26.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo dell’U.S.D. MONTIANO avverso la squalifica inflitta a Sforzi Andrea fino al 19.04.2015 (un mese e mezzo). Con rituale reclamo l’U.S.D.Montiano impugna la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Sforzi Andrea fino al 19.04.2015 (un mese e mezzo), con la seguente motivazione: “Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica appoggiava un dito sul petto del D.G. nel tentativo di attirarne l’attenzione”. La società conferma che quanto riportato in sede di motivazione del provvedimento impugnato risponde a verità, evidenziando però in modo più ampio la dinamica dei fatti e, in particolare, che tale gesto è stato privo di qualsiasi intento dannoso, ingiurioso o minaccioso nei confronti dell’arbitro. Precisa, inoltre, che detto gesto si palesato come un atto sicuramente inopportuno, volto a richiamare l’attenzione del direttore di gara. Precisa altresì che a seguito della notifica del provvedimento di espulsione il calciatore ha immediatamente abbandonato il terreno di giuoco, senza ulteriormente protestare. Chiede, pertanto, all’adita Corte di valutare l’intera dinamica dei fatti e di ridurre la sanzione inflitta rideterminandola nella misura ritenuta di giustizia. La Corte, letti i motivi di reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, così decide. Il reclamo è fondato. Dall’esame degli atti di gara emerge che l’intera condotta del calciatore, peraltro confermata dalla reclamante, risulta del tutto priva, anche minimamente, di intenzioni lesive. Le precisazioni offerte dall’arbitro con il supplemento di rapporto certificano che il comportamento del calciatore può essere ricondotto, oltre ogni ragionevole dubbio, nel novero delle condotte irriguardose. Il gesto del calciatore infatti viene descritto dall’arbitro come ‘inaspettato e insolito’ e del tutto privo di aggressività e violenza. A riprova di quanto sopra detto, vi è anche l’esito dell’indagine condotta dal Collegio sul profilo psicologico del calciatore, che indirizza inequivocabilmente nel senso sopra indicato, avendo il direttore di gara affermato che il gesto è stato frutto di un momento di confusione del calciatore che non si rendeva conto del motivo della seconda ammonizione. Ulteriore conferma viene infine fornita anche dalla totale assenza da parte del calciatore di espressione ingiuriosa. La Corte ritiene pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la sanzione debba essere rimodulata nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. la C.S.A.T.T.: -accoglie il reclamo proposto dalla società U.S.D. MONTIANO; -riduce la squalifica inflitta al calciatore Andrea Sforzi al 05.04.2015 (un mese); -ordina non disporsi l’addebito della tassa di reclamo
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