COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 20.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD AUDAX CASTEL VISCARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AUDAX CASTEL VISCARDO – PARRANO, DISPUTATA A CASTEL VISCARDO IL 22.02.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 26.02.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA RECLAMANTE; SQUALIFICA ALLENATORE BALDINI VALENTINO FINO AL 22/03/2015.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 20.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD AUDAX CASTEL VISCARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA AUDAX CASTEL VISCARDO - PARRANO, DISPUTATA A CASTEL VISCARDO IL 22.02.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 30 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DEL 26.02.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 200,00 ALLA SOCIETA RECLAMANTE; SQUALIFICA ALLENATORE BALDINI VALENTINO FINO AL 22/03/2015. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.03.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva che non è stato possibile sentire il direttore di gara assente per motivi di lavoro. Nonostante ciò la società reclamante ha chiesto di procedere alla discussione del reclamo. La Corte, presa visione degli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione della società reclamante osserva che l’assenza dell’arbitro non ha consentito di avere dal medesimo un chiarimento in merito alla minaccia ricevuta, dall’arbitro e dai designatori, invero riportata nel referto in maniera del tutto generica. In tale contesto, la Corte osserva che, la frase, come precisata dalla società reclamante, non appare essere caratterizzata da contenuto minaccioso bensì irriguardoso. Allo stesso tempo la società reclamante ha precisato, per quel che concerne la presenza di fumogeni, che il campo di gioco è sito all’interno di un parco aperto e privo di recinzione, e non già in un ambiente chiuso, con la conseguenza che appare difficile, se non impossibile prevenire certi comportamenti di soggetti che hanno la libertà di transitare nel parco. Alla luce di quanto precede la Corte ritiene congruo e commisurato ridurre l’ammenda in €. 120,00. Per quello che concerne invece la posizione dell’allenatore Sig. Baldini Valentino, la Corte rileva che il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva poiché la squalifica inflitta dal G.S. è inferiore ad un mese. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società reclamante ad €. 120,00. Dichiara inammissibile il reclamo relativo al Sig. Baldini Valentino. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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