COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 20.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – ORVIETANA CALCIO, DISPUTATA A SAN SISTO IL 07.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 10/05/2015 INFLITTA AL CALCIATORE CEARINI SAMUELE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 125 del 20.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SAN SISTO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN SISTO – ORVIETANA CALCIO, DISPUTATA A SAN SISTO IL 07.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 10/05/2015 INFLITTA AL CALCIATORE CEARINI SAMUELE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.03.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha ribadito a questa Commissione di aver espulso Cearini perché, al termine della partita, costui si rivolgeva nei suoi confronti con le frasi descritte nel referto. L’arbitro ha peraltro escluso che il calciatore abbia assunto toni minacciosi nei suoi confronti. Ciò premesso, la Corte ritiene che il calciatore Cearini debba essere sanzionato esclusivamente per comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, con conseguente riduzione della sanzione alla squalifica fino al 26/03/2015. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Cearini Samuele fino al 26/03/2015. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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