F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (Presidente della Società ASD Atletico Belvedere), Società ASD ATLETICO BELVEDERE – (nota n. 6857/294 pf14-15 MS/vdb del 4.3.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 30 Marzo 2015 (125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA DONATO (Presidente della Società ASD Atletico Belvedere), Società ASD ATLETICO BELVEDERE - (nota n. 6857/294 pf14-15 MS/vdb del 4.3.2015). La Divisione Calcio a Cinque, con nota 4 agosto 2014 della propria Segreteria, informava la Procura federale che la ASD Atletico Belvedere aveva presentato, con la documentazione a corredo della domanda di iscrizione al Campionato Nazionale Serie A/2 Calcio a Cinque Stagione sportiva 2014/2015, la fideiussione di € 10.000,00 del 3 luglio 2014, prevista dalla lettera A/2 capoverso B degli adempimenti economico-finanziari e organizzativi per l’iscrizione ai campionati della medesima stagione pubblicati sul CU n. 1 del 2 luglio 2014 e rilasciata dalla Banca Popolare del Mezzogiorno di Crotone, che era risultata falsa. Tale falsità era stata dichiarata dallo stesso Istituto di credito a mezzo dello scritto datato 23 luglio 2014 inviato alla Divisione Calcio a Cinque e, per conoscenza, alla Polizia di Stato di Crotone, Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Calabria. Con la nota di cui sopra, la Divisione Calcio a Cinque dava nel contempo atto che la Società aveva completato l’iscrizione tramite bonifici bancari, verificati anche in sede di controllo della Co.Vi.So.D, così potendo regolarmente partecipare al campionato di competenza. La Procura federale, esperita l’indagine, sentiti il Sig. Luca Donato, all’epoca Presidente della Società ASD Atletico Belvedere, nonché il Sig. Italo Martinetti, come persona informata dei fatti, in data 4 marzo 2015 deferiva a questa sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Luca Donato e la ASD Atletico Belvedere quanto al primo per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e delle disposizioni contenute nel CU Divisione Calcio a Cinque n. 1 del 2 luglio 2014 lettera A/2 capoverso B, quanto alla seconda ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta in relazione ai comportamenti posti in essere dal Donato. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, né sono comparsi alla riunione odierna, nel corso della quale la Procura federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in una a queste sanzioni: a carico del Sig. Luca Donato inibizione di mesi 6 (sei), a carico della Società ASD Atletico Belvedere l’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella attuale stagione sportiva. Il Tribunale federale nazionale sezione disciplinare osserva quanto segue. In sede di audizione il Donato ha dichiarato di aver affidato la pratica finalizzata al rilascio della fideiussione a certo Sig. Giuseppe Esposito, che non conosceva personalmente, ma che gli si era presentato come promotore finanziario, perfettamente capace di assolvere l’incarico, come già aveva fatto nella precedente stagione sportiva per altre Società di calcio. Ha aggiunto che l’Esposito, oltre alla fideiussione, si era impegnato a svincolare un credito della Società esistente presso la Divisione Calcio a Cinque di € 5.000,00 relativo al deposito cauzionale della scorsa stagione. Ha precisato che, non essendosi convinto della bontà dell’operazione, aveva versato tempestivamente alla Divisione Calcio a Cinque l’integrazione di € 5.000,00, necessaria per l’iscrizione al campionato. Il Martinetti, quale collaboratore del Donato, ha dichiarato di essere stato presente all’incontro tra il Donato e l’Esposito e di ricordare come erano andate le cose; confermava in pieno la versione del Donato e precisava che nei primi giorni di luglio 2004 l’Esposito aveva consegnato al Donato la polizza fideiussoria, poi risultata falsa e aveva ricevuto dal Donato il compenso pattuito di € 2.200,00, circostanza questa affermata dallo stesso Donato. Tale essendo il fatto, risultando pacifica e non contestata la falsità del documento, non può dubitarsi della colpevolezza del Donato, venuto meno quanto meno al comune senso di prudente diligenza, per aver affidato una pratica di indubbia delicatezza a persona non conosciuta sino a quel momento, rivelatasi del tutto inaffidabile. Tuttavia, costituisce motivo attenuante di siffatta responsabilità la circostanza dell’immediato versamento da parte del Donato della somma occorrente per l’iscrizione della Società al campionato, che dimostra di per sé la buona fede del Donato, caduto evidentemente vittima dell’inganno consumato in suo danno dall’Esposito, ma pronto a scongiurare il pericolo incombente sulla Società da lui presieduta di non poter iscriversi al campionato. Ciò induce il Tribunale, da una parte, a ravvisare comunque in capo al Donato la violazione del principio contenuto nell’art. 1, comma 1, CGS, ma dall’altra a ricondurre le sanzioni a carico del Donato e della stessa Società entro limiti di minore gravità rispetto al richiesto. P.Q.M. Accoglie il deferimento e infligge al Sig. Luca Donato, all’epoca del fatto Presidente della Società ASD Atletico Belvedere, la inibizione di mesi 4 (quattro) e alla Società ASD Atletico Belvedere punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso, e € 1.000,00 (euro mille//00) di ammenda.
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