DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 10.12.2014 Campionato Nazionale Juniores gara del 15/11/2014 GIORGIONE CALCIO 2000 – BIANCOSCUDATI PADOVA
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 10.12.2014
Campionato Nazionale Juniores
gara del 15/11/2014 GIORGIONE CALCIO 2000 - BIANCOSCUDATI PADOVA
Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 28 del 19 novembre 2014; - considerato che la società GIORGIONE CALCIO 2000, non ha dato seguito al preannuncio di reclamo relativo alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; - visto l’art. 29, comma 6 lett.b), del C.G.S. P.Q.M. Delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: GIORGIONE CALCIO 2000 - BIANCOSCUDATI PADOVA 2-4; 3) di addebitare sul conto della società GIORGIONE CALCIO 2000 la tassa di reclamo.