COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE PINTO VINCENZO (TESSERATO PER L’A.P.D. REAL TRECIMINIERE) AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO LEMPA / REAL TRECIMINIERE, DISPUTATA IL 14.3.15, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°50 del 19.3.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE PINTO VINCENZO (TESSERATO PER L’A.P.D. REAL TRECIMINIERE) AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ATLETICO LEMPA / REAL TRECIMINIERE, DISPUTATA IL 14.3.15, PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. N°50 del 19.3.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Pinto Vincenzo ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere colpito al volto con un pugno un avversario, senza conseguenze. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, in considerazione dell’indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale, in mancanza di danno fisico all’avversario (come nel caso di specie), il gesto deve essere considerato non come atto violento, bensì come condotta antisportiva. Osserva la Corte che l’appello è infondato e non merita accoglimento, in quanto il comportamento tenuto dal Pinto deve, infatti, essere considerato come condotta violenta ai sensi dell’art. 19, comma IV, lett. b) C.G.S., proprio perché, come si evince anche dalla giurisprudenza della Corte Sportiva d’Appello allegata all’atto d’appello, si evince quel quid pluris consistito nella chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario, motivata da impulso aggressivo, privo di qualsiasi giustificazione, anche lata, neanche qualificabile come eccesso di agonismo. Dal referto di gara, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, si evince, infatti, che il Pinto sferrava un pugno nei confronti di un avversario “in mancanza di alcuna contesa per il pallone”. La sanzione inflitta, pertanto, deve essere confermata in quanto congrua e adeguata agli addebiti contestatati, tenuto conto della presenza del dolo specifico di arrecare danno all’avversario, evento non verificatosi per puro caso. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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