COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.92 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015 (inibizione del dirigente BARBERIO Francesco fino al 30.6.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.92 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015 (inibizione del dirigente BARBERIO Francesco fino al 30.6.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il legale della Società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RITENUTO 1.- dal referto arbitrale, confermato dal direttore di gara nel corso dell'audizione, è rimasto accertato che, a fine primo tempo, il dirigente della Società reclamante, sig. Barberio Francesco, rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e successivamente, mentre entrambi si trovavano all’esterno, colpiva la porta dello spogliatoio arbitrale invitando il direttore di gara ad entrare e pronunciando frasi minacciose, che reiterava durante il secondo tempo dagli spalti. 2.- La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla gravità dei fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 5.3.2015 (squalifica del Sig. DE FRANCO Pasquale fino al 30.6.2017, squalifica del Sig. DE LEO Carmelo fino al 25.5.2015, ammenda di € 350,00).
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