COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.97 della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015 (omologazione risultato della gara Garibaldina – Roggiano Calcio 1973 del 15.2.2015- campionato Promozione).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.97 della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.122 del 5.3.2015 (omologazione risultato della gara Garibaldina – Roggiano Calcio 1973 del 15.2.2015- campionato Promozione). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; OSSERVA 1.- la Società Roggiano Calcio 1973 proponeva reclamo al Giudice Sportivo, lamentando che nel corso della gara del 15.2.2015, valevole per Campionato Regionale di Promozione, la Società Garabaldina non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara stessa 3 calciatori “giovani” in campo, contravvenendo alle disposizioni del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale pubblicato nel C.U. n.2 del 2.7.2014. 2-il primo giudice, ritenendo infondato il ricorso, disponeva l'omologazione del risultato conseguito sul campo. 3.- Avverso il provvedimento ha proposto reclamo la Società Roggiano Calcio 1973, insistendo nella propria richiesta di comminatoria a carico della Società avversaria della punizione sportiva della perdita della gara. A sostegno del reclamo, la Società sostiene che il doppio cambio effettuato dalla Società Garibaldina al 23° minuto del secondo tempo, avrebbe comportato che alla gara, sebbene per i pochi secondi necessari alla sostituzione, non prendessero parte contestualmente tre calciatori “giovani”. 4.- Il reclamo è infondato. Risulta infatti che le sostituzioni sono avvenute in unico contesto e che la gara, interrotta proprio per consentire i cambi, è ripresa con il numero di calciatori “giovani” previsto dalle vigenti disposizioni. In nessun momento, durante il gioco, tale numero è venuto meno. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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