COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.98 della Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 12.3.2015 (squalifica del calciatore SECK MODOU Ablaye per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.98 della Società A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.126 del 12.3.2015 (squalifica del calciatore SECK MODOU Ablaye per CINQUE gare effettive). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RITENUTO che il calciatore Seck Modou Ablaye prima colpiva un avversario con una testata al volto a gioco fermo e, ricevuto il provvedimento di espulsione, rivolgeva all'arbitro parole offensive; che l'atto di violenza non aveva alcuna conseguenza; P.Q.M. riduce la squalifica a carico del SECK MODOU Ablaye a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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