COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.100 del Sig. CASERTA GABRIELE (tesserato Società F.C.Guardavalle) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 13.3.2015 (squalifica fino al 30.6.2018).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.100 del Sig. CASERTA GABRIELE (tesserato Società F.C.Guardavalle) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 13.3.2015 (squalifica fino al 30.6.2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA Il reclamante a propria discolpa, definendo il fatto incriminato non un atto violento premeditato, bensì un gesto istintivo, ha precisato che si trovava lateralmente al direttore di gara accerchiato dai calciatori, quando lo colpiva al collo con uno spintone e non con un pugno. Il direttore di gara, che a suo parere non era in una posizione tale da poter valutare adeguatamente, nel girarsi vedeva il sig.Caserta e lo espelleva. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, emerge che il calciatore ha colpito volontariamente con un pugno al collo l'arbitro che si avviava verso gli spogliatoi, provocandogli forte dolore. Devono perciò ritenersi accertati i fatti ascritti, mentre, per quanto riguarda la squalifica, pur trattandosi di un episodio non giustificabile,per il quale il giovane calciatore ha compreso la gravità, va correttamente qualificato come atto di violenza contro l'arbitro senza conseguenze lesive, per cui l'entità della sanzione appare eccessiva e deve essere ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore CASERTA Gabriele fino al 31 DICEMBRE 2015 e dispone restituirsi la tassa.
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