COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.101 della Società A.S.D. ROSE CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 12.3.2015 (squalifica dell’assistente arbitro FIORITA Francesco fino al 30.6.3015, squalifica dei calciatori BRUNO Saverio e CORRAO Riccardo fino al 30.5.2015, squalifica del calciatore CARDAMONE Stefano fino al 15.6.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.101 della Società A.S.D. ROSE CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.29 del 12.3.2015 (squalifica dell’assistente arbitro FIORITA Francesco fino al 30.6.3015, squalifica dei calciatori BRUNO Saverio e CORRAO Riccardo fino al 30.5.2015, squalifica del calciatore CARDAMONE Stefano fino al 15.6.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA devono ritenersi accertati i fatti come risultanti dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, ma le sanzioni irrogate dal primo giudice devono essere rimodulate sulla base della modalità e natura dei fatti. Quanto al sig.Fiorita Francesco, dirigente con funzioni di assistente arbitrale, che entrava in campo per protestare, gettava a terra la bandierina e proferiva frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro e a fine gara reiterava le offese, con minacce al direttore di gara, la sanzione appare eccessiva. Analogamente per i calciatori Bruno Saverio, Corrao Riccardo e Cardamone Stefano che sono sanzionabili per le offese e le minacce proferite nei confronti del direttore di gara, ma non per il tentativo di aggressione, i cui estremi individuati dalla giurisprudenza in atti idonei tendenti in modo non equivoco a colpire, che non si concretizzano per l'intervento determinante di terzi e non per mera desistenza dell'agente, non si ravvisano nella descrizione dei fatti; le pene devono, quindi, essere adeguatamente ridotte. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del sig. FIORITA Francesco fino al 12 MAGGIO 2015; riduce la squalifica ai calciatori BRUNO Saverio, CORRAO Riccardo e CARDAMONE Stefano fino al 13 APRILE 2015; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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