COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.103 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 19.3.2015 (squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l’obbligo delle stesse a “PORTE CHIUSE”, ammenda di € 500,00, inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30.6.2015).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 31 MARZO 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE RECLAMO n.103 della Società S.S. TORRETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.130 del 19.3.2015 (squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l’obbligo delle stesse a “PORTE CHIUSE”, ammenda di € 500,00, inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio fino al 30.6.2015). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla stregua degli atti ufficiali risulta la sussistenza dei gravissimi fatti ascritti e che deve affermarsi la responsabilità oggettiva della società ospitante, tenuta a garantire l'ordine e la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, ai sensi dell'art.4, comma 4, del C.G.S.; rilevato che il referto specifica che i tifosi sono entrati in campo attraverso i cancelli aperti dai “dirigenti” della società, azione di cui la società risponde per responsabilità diretta, ex art.4, comma 1, del C.G.S.; rilevato .che l’arbitro,nel referto, non identifica i dirigenti responsabili dell’apertura del cancello, e pertanto in merito all'inibizione irrogata per questo motivo in danno dei sigg.ri Mancini Ottaviano, Aiello Luigi e Cantelmo Antonio, si ritiene necessario un approfondimento istruttorio disponendo la convocazione dell’arbitro per la seduta del 27 aprile 2015. P.Q.M. rigetta il reclamo presentato dalla Società S.S. TORRETTA in relazione all’impugnazione della squalifica del capo di giuoco per TRE giornate effettive di gara con l’obbligo delle stesse a “PORTE CHIUSE” e della AMMENDA di € 500,00; rimanda ogni decisione, relativamente all’impugnazione dell’inibizione dei dirigente MANCINI Ottaviano, AIELLO Luigi e CANTELMO Antonio, in esito alla disposta audizione dell’arbitro nella seduta del 27 APRILE 2015.
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