COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 69 RECLAMO PROPOSTO DA POL. RENO avverso squalifica per 4 giornate calc. RAVA NICOLA, inibizione al 15.4.2015 dir. BORGHESI LORENSO e PEZZI SERGIO, al 30.4.2015 dir. acc. uff. BERARDI GIUSEPPE e ammenda € 120 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 18.3.2015 gara RENO – S.LEONARDO del 15.3.2015
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 01.04.2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
69 RECLAMO PROPOSTO DA POL. RENO avverso squalifica per 4 giornate calc. RAVA NICOLA, inibizione al 15.4.2015 dir. BORGHESI LORENSO e PEZZI SERGIO, al 30.4.2015 dir. acc. uff. BERARDI GIUSEPPE e ammenda € 120 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 36 del 18.3.2015 gara RENO - S.LEONARDO del 15.3.2015
Il ricorso di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 33, comma 7, del C.G.S., non può essere preso in esame perché proposto in forma generica. Conseguentemente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso della POL. RENO, della quale è stato sentito il Presidente, e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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