COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 74 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ACCADEMIA SPAL avverso squalifica per 10 giornate calc. MAGNANINI MATTEO e PATTI FABIO, inibizione al 26.7.2015 ass.MAGNANINI MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 32 del 19.3.2015 gara ACCADEMIA SPEL – MODENESE CALCIO del 15.3.2015

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 01.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 74 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. ACCADEMIA SPAL avverso squalifica per 10 giornate calc. MAGNANINI MATTEO e PATTI FABIO, inibizione al 26.7.2015 ass.MAGNANINI MICHELE delibera del G.S. del C.P. di Ferrara contenuta nel C.U.n. 32 del 19.3.2015 gara ACCADEMIA SPEL - MODENESE CALCIO del 15.3.2015 L'A.S.D. ACCADEMIA SPAL, della quale è stato sentito un rappresentante, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, sostenendo che i fatti descritti a referto sono errati e fondati esclusivamente dal racconto di parte dei dirigenti avversari a fine partita e che le sanzioni disciplinari inflitte ingiustamente si fondano esclusivamente sull'errato referto del direttore di gara, redatto al termine della gara.. Il direttore di gara, senza ombra di dubbio, non ha potuto ascoltare né sentire chiaramente le frasi e le parole scambiate a fine partita avanti gli spogliatoi; l'arbitro era distante circa 40 metri dal luogo dei fatti. "La rissa verificatasi a fine gara vedeva coinvolti diversi giocatori delle due squadre, e terminava con il violento attacco fisico del sig. Abaidoo, che sferrava un violento pugno al volto del giocatore MAGNANINI MATTEO, che riportava lesioni personali e veniva soccorso successivamente dai sanitari dell'Ospedale di Ferrara; gli stessi venivano separati dal dirigente MAGNANINI MICHELE (assistente di parte)". "Unica cosa certa è la totale mancanza di qualsiasi minaccia verbale o di scherno dei tesserati dell'Accademia Spal, a fine gara, contro un avversario di colore". Chiede l'annullamento delle sanzioni. La Corte, - visti gli atti ufficiali; - sentito il rappresentante dell'A.S.D. Accademia Spal; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario,, ha ribadito che i calc. MAGNANINI e PATTI, al termine della gara, rivolgevano espressioni di discriminazione razziale nei confronti di un giocatore avversario, espressioni da lui, arbitro, perfettamente percepite, trovandosi dietro i due giocatori, e che l'ass.di parte sig. MAGNANINI MICHELE, intervenuto in quanto il giocatore offeso aveva sferrato un pugno al calc. MAGNANINI, allontanava, prendendolo al collo e spingendolo lo stesso calciatore del Modenese Calcio, cui indirizzava epiteti di discriminazione razziale, anche in questo caso da lui, arbitro, sentiti distintamente; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, - visto l'art. 11, comma 2, del C.G.S., d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 10 giornate dei calc. MAGNANINI MATTEO e PATTI FABIO e la inibizione al 26.7.2015 dell'ass. MAGNANINI MICHELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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