COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ VALENTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DELL’ALLENATORE RONCHI ROBERTO, E DI OTTO GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 C5 DEL 25/2/15. ( Gara: Easy Med Tivoli – Valentia del 21/2/15 – Campionato C5 C2 ) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.03.2015

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 27/3/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ VALENTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DELL'ALLENATORE RONCHI ROBERTO, E DI OTTO GARE A CARICO DEL CALCIATORE FIORAVANTI LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 74 C5 DEL 25/2/15. ( Gara: Easy Med Tivoli – Valentia del 21/2/15 - Campionato C5 C2 ) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 193 del 13.03.2015 La Corte Sportiva d'Appello Territoriale visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ritiene che quanto riferito dall'Arbitro in merito al comportamento dell'allenatore Ronchi Roberto e del calciatore Fioravanti Luca, non corrisponda alla realtà dei fatti; ed invero il Ronchi, a fine gara, ha soltanto protestato con toni civili, senza alcun atteggiamento intimidatorio; mentre per quanto concerne il Fioravanti – nei cui confronti l'Arbitro durante tutto l'incontro ha manifestato un chiaro pregiudizio per un episodio che li aveva visti coinvolti negativamente in una precedente gara – è vero che egli, esasperato per l'atteggiamento tenuto dall'Arbitro, al termine dell'incontro ha rivolto allo stesso espressioni offensive, ma senza porre in essere alcuna condotta aggressiva, che abbia reso necessario l'intervento dei Dirigenti, né tanto meno della Forza Pubblica. La ricorrente ha quindi chiesto una riduzione della sanzioni, ritenute eccessive e del tutto sproporzionate rispetto all'entità dei fatti. In via preliminare, e a prescindere dal merito, deve dichiararsi innanzitutto inammissibile il reclamo relativo all'allenatore Ronchi; e ciò, in quanto, ai sensi dell'art. 45 C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei tecnici fino ad un mese. Per quanto concerne invece il calciatore Fioravanti, questa Corte, esaminato e valutato il contenuto del referto arbitrale, ritiene che al giocatore possa addebitarsi soltanto un comportamento reiteratamente offensivo e gravemente minaccio ma senza alcun intento di natura aggressiva. La sanzione andrà quindi rivisitata come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA − di dichiarare inammissibile il reclamo relativo all'allenatore RONCHI ROBERTO − di accogliere il reclamo relativo al calciatore FIORAVANTI LUCA e, per l'effetto, riduce la squalifica da otto gare a cinque gare effettive La tassa di reclamo va restituita.
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