COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 9/tf – Procura Federale – Deferimento del calciatore Siberie Richmar Simon e del signor Ciotta Antonio dirigente ASD Ospedaletti Calcio per violazione dell’art. 1bis CGS e della società ASD Ospedaletti Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 61 del 02/04/2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 9/tf – Procura Federale - Deferimento del calciatore Siberie Richmar Simon e del signor Ciotta Antonio dirigente ASD Ospedaletti Calcio per violazione dell'art. 1bis CGS e della società ASD Ospedaletti Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questo Tribunale Federale: Siberie Richmar Simon, calciatore tesserato ASD Ospedaletti Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1bis commi 1 e 5 CGS in relazione all’art. 40 quater 1-2 comma 3 delle NOIF per aver preso parte, in posizione irregolare, a cinque gare ufficiali (Coppa Liguria e Campionato di Prima Categoria) non avendo ancora ottenuto dal Comitato competente comunicazione ufficiale scritta attestante la regolarità del tesseramento; Antonio Ciotta, dirigente accompagnatore della squadra della società ASD Ospedaletti Calcio, per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del CGS per aver sottoscritto l’elenco dei giocatori delle cinque gare in cui era schierato il predetto giocatore benché non avesse titolo a parteciparvi; la società ASD Ospedaletti Calcio per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte al calciatore e al dirigente. All’odierna riunione sono presenti, per la società il presidente assistito dal proprio difensore, per la Procura Federale l’avv. Marco Stefanini che ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti così come emergente dalla documentazione allegata all’atto di deferimento ed ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Calciatore Siberie Richmar Simon: squalifica per due giornate; dirigente Antonio Ciotta: inibizione temporanea per mesi tre; Società ASD Ospedaletti Calcio: ammenda di € 300,00 e penalizzazione di punti tre nella classifica del corrente campionato. Nel proprio intervento, la società si è riportata alla memoria difensiva depositata presso la Procura Federale ed ha chiesto l’archiviazione del procedimento o, in subordine, l’adozione della pena minima in considerazione della “lievissima rilevanza dei fatti commessi a livello sportivo” e dell’ingiustificato ritardo nella comunicazione da parte del Comitato attestante la regolarità del tesseramento del calciatore. Osserva il Tribunale come la documentazione allegata all’atto di deferimento fornisca inconfutabile prova dell’illecito contestato al calciatore per cui non è possibile superare, come richiesto dalla società, il disposto dell’art. 40 delle NOIF in cui è tassativamente affermato che il tesseramento di giocatori stranieri (per la tipologia in cui rientra il Siberie Richmar Simon) decorre dalla data della comunicazione ufficiale inviata alla società da parte del Comitato. Quanto all’addebito contestato al dirigente Antonio Ciotta, firmatario dei cinque elenchi in cui attesta falsamente la regolarità della posizione del calciatore, l’infrazione è dimostrata “per tabulas” dalla documentazione in atti. In punto di sanzioni, tenuto conto che negli illeciti compiuti non si rilevano elementi di dolo, il Tribunale ritiene eque infliggerle nella seguente misura: Calciatore Siberie Richmar Simon: squalifica per una giornata; dirigente Antonio Ciotta: inibizione temporanea per mesi due; Società ASD Ospedaletti Calcio: ammenda di € 200,00 e penalizzazione di punti due nella classifica del corrente campionato di calcio. In tal senso delibera. Dispone che copia della presente decisione sia notificata alla Procura Federale e alle partì deferite.
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