COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S.D. CELLATICA Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 08-03-2015 tra U.S.D. Cellatica / Gavardo C.U. n. 49 del CRL datato 12-03-2015.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 02/04/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo società U.S.D. CELLATICA Camp. 1° Categoria Gir. F Gara del 08-03-2015 tra U.S.D. Cellatica / Gavardo C.U. n. 49 del CRL datato 12-03-2015. La Società U.S.D. CELLATICA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato fino 22.4.2015 il calciatore Matteo LODA, in quanto lo stesso a seguito di fallo di gioco minacciava l’arbitro poggiandogli le mani sul petto e spingendolo. Nel lasciare il terreno poi insultava il Direttore di gara.. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che il reclamo non può trovare accoglimento. Dal referto arbitrale, che si ricorda essere fonte privilegiata di prova, è emerso chiaramente che il calciatore Matteo LODA si è reso responsabile dei fatti a lui addebitati e precisamente ha minacciato l’arbitro dapprima poggiandogli le mani sul petto e spingendolo per poi nel lasciare il terreno insultandolo. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa.
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