COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 Del 2 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 8.2.1. A.S.D. FORTITUDO CERRI – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 85 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FORTITUDO CERRI – MONTERODUNI DEL 15.03.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A – 9^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 90 Del 2 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 8.2.1. A.S.D. FORTITUDO CERRI – AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S.T. RIPORTATI SUL C.U. N. 85 (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA FORTITUDO CERRI – MONTERODUNI DEL 15.03.2015 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE A - 9^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente lamenta che la sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Savaiano Peppino, per il comportamento da questi tenuto verso un avversario che stava ritardando la ripresa del gioco, è eccessiva. Chiede la riduzione della squalifica in considerazione del fatto che il Savaiano ha solo strappato il pallone dalle mani dell’avversario per poter riprendere in modo rapido il gioco. La dinamica del fatto riportata in referto dal direttore di gara porta questa Corte Sportiva di Appello ad accogliere il ricorso e per l’effetto a ridurre la squalifica dal suddetto calciatore da tre a due giornate. In effetti, benché l’azione posta in essere dal Savaiano è stata tenuta a gioco fermo, essa non può essere paragonata ad un fallo commesso a gioco fermo, tenuto conto delle modalità con cui si è manifestata e che non ci sono state conseguenze fisiche sull’avversario. Non può essere valutato ai fini della sanzione da infliggere quanto fatto dal Savaiano dopo la espulsione visto che non rientra tra i comportamenti punibili e, comunque, non hanno riguardato né l’arbitro e né gli avversari. L’arbitro, molto opportunamente, ha annotato anche che tutto è stato causato da un avversario che stava ritardando la ripresa del gioco. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello accoglie il ricorso e riduce la squalifica del calciatore Savaiano Peppino a due giornate. Nulla per la tassa non versata.
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