COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. RUBIANA CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 62 del 19/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara RUBIANA CALCIO – MERONI RIVOLI disputata l’11/03/15 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale b) Reclamo proposto dalla A.S.D. RUBIANA CALCIO avverso le decisioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. N° 62 del 19/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in ordine alla gara RUBIANA CALCIO – MERONI RIVOLI disputata l’11/03/15 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone H Con tempestivo reclamo inviato con raccomandata del 23/03/15, la A.S.D. RUBIANA CALCIO contesta i provvedimenti contenuti nel C.U. N° 62 del 19/03/15 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, assunti dal Giudice Sportivo sulla base del rapporto di gara redatto dall’arbitro che ha diretto la partita RUBIANA CALCIO – MERONI RIVOLI disputata l’11/03/15 nell’ambito del Girone H del Campionato di Seconda Categoria. La A.S.D. RUBIANA CALCIO, dopo aver dichiarato che non intende ricorrere avverso la decisione di decretare la perdita della gara per 0 – 3 a proprio sfavore, contesta esclusivamente la squalifica fino al 30/11/2016 inflitta al proprio giocatore GARBOLINO Fabrizio, chiedendone l’annullamento o, quantomeno, una cospicua riduzione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato, preliminarmente, che il ricorso è privo di una valida sottoscrizione; considerato che la suddetta irregolarità procedurale rende l’atto irricevibile, tanto da precluderne la trattazione nel merito; esaminata, comunque, l’acclusa lettera a firma del giocatore GARBOLINO Fabrizio, il quale, nel caso di proposizione del ricorso a titolo personale, avrebbe dovuto far precedere la presentazione dal contestuale versamento della tassa di reclamo; ritenuto, in ogni caso esente da censure il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo, essendo la sanzione adottata equamente commisurata all’entità della condotta gravemente violenta e reiterata messa in atto contro il direttore di gara dal giocatore, che, nell’occasione, rivestiva la qualifica di capitano; DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo di cui trattasi, disponendo l’addebito della relativa tassa che non risulta versata dalla A.S.D. RUBIANA CALCIO e, conseguentemente, CONFERMA la squalifica fino al 30/11/2016 inflitta al giocatore GARBOLINO Fabrizio.
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