COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società G.S.D. CALCIO SETTIMO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 62 del 19.3.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SETTIMO – PRO SETTIMO EUREKA disputata in data 18.3.2015, Campionato Allievi Regionali Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale c) Ricorso della società G.S.D. CALCIO SETTIMO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 62 del 19.3.2015 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara SETTIMO – PRO SETTIMO EUREKA disputata in data 18.3.2015, Campionato Allievi Regionali Girone B Con ricorso inviato in data 24.3.2015 la Società CALCIO SETTIMO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 20/5/2015 l'allenatore AMBROSINI Stefano e ne chiede la riduzione. La società ricorrente, pur ammettendo talune intemperanze del proprio allenatore (e di altri tesserati sanzionati in riferimento ai quali non v'è impugnazione), chiede comprensione in quanto poco prima dell'inizio della gara si era diffusa la notizia che l'arbitro è fratello di calciatore tesserato per la società avversaria assente il giorno della gara; circostanza che il SETTIMO avrebbe segnalato all'A.I.A. Si riconosce, tuttavia, che la direzione di gara non è stata caratterizzata da clamorosi errori ma, trattandosi di un derby, al termine della gara, l'umiliazione per la sconfitta e gli sfottò degli avversari hanno effettivamente alimentato nervosismo e tensione tra dirigenti e giocatori del SETTIMO nei confronti dell'arbitro. L'allenatore non avrebbe avuto un comportamento più aggressivo degli altri ed anzi si sarebbe prodigato per allontanare i propri giocatori dal direttore di gara. La lite col pubblico sarebbe, in realtà, intercorsa col padre dell'arbitro (e del calciatore avversario) presente in tribuna. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Tuttavia, nel caso di specie, dal rapporto del direttore di gara, emergono elementi che consentono di contenere la sanzione. Riferisce infatti l'arbitro che, al termine della gara, l'AMBROSINI, dopo averlo ingiuriato, lo spingeva dicendogli di lasciarlo passare, accompagnando il gesto con altri insulti. Non si è trattato, pertanto, di spintonamento, bensì di un'unica azione a sfondo irriguardoso non animata da intenzioni violente. La condotta intemperante, proseguita poi nella lite col pubblico, merita dunque sanzione ma, avuto riguardo al contesto, non superiore a quella applicata ad altri dirigenti della società ricorrente resisi egualmente responsabili di condotta ingiuriosa e minacciosa. Alla luce di quanto esposto, si ritiene equo rideterminare l'entità della squalifica a carico dell'AMBROSINI contenendone la durata fino al 17.4.2015. Per questi motivi la Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del reclamo, RIDUCE la squalifica a carico dell'allenatore AMBROSINI Stefano determinandone la durata fino al 17.4.2015. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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