COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della Società U.S.D.SAN MAURO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 della Delegazione Provinciale di Torino del 26.2.2015 in riferimento alla gara SPORTING CENISIA – SAN MAURO del 21.2.2105 valida per il Campionato Allievi FB – Girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale d) Ricorso della Società U.S.D.SAN MAURO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 della Delegazione Provinciale di Torino del 26.2.2015 in riferimento alla gara SPORTING CENISIA – SAN MAURO del 21.2.2105 valida per il Campionato Allievi FB – Girone C Occorre premettere che la decisione sul reclamo in oggetto merita un'attenta disamina di tutti gli avvenimenti in quanto non è di agevole soluzione. In data 22.2.2015 la Società SAN MAURO reclamava avverso la regolarità della gara SPORTING CENISIA – SAN MAURO del 21.2.2105 in quanto la consorella aveva fatto partecipare alla gara il giocatore MIRANDA Augusto Riccardo in pendenza di squalifica come da C.U. n. 36 del 19.2.2105. Il G.S. però equivocava il contenuto del reclamo e lo respingeva, ritenendo che la reclamante avesse rilevato la irregolare posizione del giocatore MIRANDA non per una questione di squalifica ma per una di tesseramento (C.U. n. 37 del 26.2.2015). La società SANMAURO anziché impugnare avanti questa CORTE SPORTIVA l'errato provvedimento del GS presentava in data 26.2.2015 un controreclamo (atto non previsto dal CGS) al medesimo G.S. con il quale ripresentava le stesse argomentazioni. E' pur vero che il G.S. avrebbe potuto anche considerarlo un reclamo ex novo e deciderlo autonomamente (anche eventualmente revocando in autotutela la sua precedente decisione), ma la trasmissione a questa CORTE per la decisione è certamente maggiormente rispettosa delle norme del rito. Ciò detto, il ricorso della società SAN MAURO, ancorché erroneamente denominato controreclamo e trasmesso al G.S., deve essere considerato valido ai fini della corretta instaurazione del presente procedimento di gravame e va deciso da questa CORTE TERRITORIALE secondo le norme del C.G.S. che disciplinano il presente grado di giudizio. Trattandosi quindi di reclamo che incide sul risultato sportivo, esso andava trasmesso anche alla controparte (nella specie la soc. SPORTING CENISIA, come peraltro correttamente fatto in occasione del primo reclamo), cosa non avvenuta e che comporta obtorto collo l'inammissibilità del ricorso. In ogni caso, ad abundantiam ed a spegnere ogni eventuale comprensibile sentimento di ingiustizia in capo alla reclamante, si osservi che nelle more della presente decisione, veniva anche annullata la squalifica al giocatore MIRANDA in quanto fondata sull'errata circostanza che non fosse regolarmente tesserato. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello dichiara inammissibile il presente reclamo (con conferma del risultato conseguito sul campo). Addebita alla reclamante la tassa di reclamo che non risulta versata.
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