COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale del sig. DAVI’ Augusto e del sig. DE GIULIANI Diego Alfonso, presidenti rispettivamente della ASD ARONA CALCIO e della ASD ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO, nonché delle società ASD ARONA CALCIO e ASD ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO, per rispondere i primi due delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 NOIF e le due società ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte ai loro presidenti

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 67 del 02.04.2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della Procura Federale del sig. DAVI' Augusto e del sig. DE GIULIANI Diego Alfonso, presidenti rispettivamente della ASD ARONA CALCIO e della ASD ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO, nonché delle società ASD ARONA CALCIO e ASD ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO, per rispondere i primi due delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 NOIF e le due società ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alle violazioni ascritte ai loro presidenti FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 12.08.14, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, i sigg.ri DAVI' Augusto, presidente della ASD ARONA CALCIO e DE GIULIANI Diego Alfonso, presidente della ASD ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO, per avere consentito al sig. LOCCI Massimo di svolgere attività di tecnico nelle rispettive società nella stagione sportiva 2013/2014 (da agosto ad ottobre 2013 in qualità di tecnico per il settore giovanile della ASD ARONA CALCIO e da gennaio 2014 in qualità di tecnico di base della ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO). Deferiva altresì entrambe le società a titolo di responsabilità diretta in relazione alle violazioni addebitate ai rispettivi presidenti. All’udienza del 17.10.2014, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. DE GIULIANI Diego Alfonso. Non compariva invece il sig. DAVI' Augusto, il quale giustificava la sua assenza Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Federale Territoriale avvertiva l'incolpato e la società da lui presieduta della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi due di inibizione per il sig. DE GIULIANI Diego Alfonso e di € 330,00 di ammenda per la ASD ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisto agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso; rinviava altresì il procedimento all'udienza al 21.11.2014 per la comparizione del sig. DAVI' Augusto. A seguito di ripetuti rinvii conseguenti della mancata regolare notifica della data di udienza al sig. DAVI', alla successiva udienza del 23.1.2015 comparivano l’avv. Marco STEFANINI in rappresentanza della Procura Federale ed il sig. DAVI' Augusto. Anche in questo caso il Presidente del Tribunale Federale Territoriale avvertiva l'incolpato e la società da lui presieduta della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS. Le parti concordavano quindi l’applicazione della sanzione di mesi due di inibizione per il sig. DAVI' Augusto e di € 300,00 di ammenda per la ASD ARONA CALCIO. Preso atto dell'accordo tra le parti che veniva acquisito agli atti, il Tribunale riservava la decisione al decorso del termine indicato dall'art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni del Procuratore generale dello Sport presso il CONI al quale la Procura Federale avrebbe trasmesso l'accordo stesso. MOTIVI DELLA DECISIONE Viste le richieste formulate dai sigg.ri DE GIULIANI Diego Alfonso e DAVI' Augusto di definizione del procedimento a norma dell’art. 23 C.G.S. anche nell’interesse delle società dagli stessi presiedute, Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni ascritte ai presidenti incolpati ed alle società di appartenenza, Considerato che l’entità delle sanzioni concordate appare congrua, Rilevato che il termine indicato dall'art. 23 CGS per la formulazione di eventuali osservazioni da parte del Procuratore generale dello Sport presso il CONI è ampiamente decorso e nulla è pervenuto a codesto Tribunale Federale Territoriale P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale applica al signor DE GIULIANI Diego Alfonso la sanzione dell'inibizione per mesi due, alla ASD ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO la sanzione dell'ammenda di € 330,00, al sig. DAVI' Augusto la sanzione dell'inibizione per mesi due ed alla ASD ARONA CALCIO la sanzione dell'ammenda di € 300,00.
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