COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara: Gioventù Trepuzzi – Oratorio Don Pasquale del 5.3.2015; Reclamo dell’A.S.D. Oratorio Don Pasquale in data 17.03.2015 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale che ha sanzionato l’istante con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, l’ammenda di € 25,00 per prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica, pubblicata sul C.U. n. 44 del 12.03.2015 della Delegazione Provinciale di Lecce, F.I.G.C – LND.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 02 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Gara: Gioventù Trepuzzi – Oratorio Don Pasquale del 5.3.2015; Reclamo dell’A.S.D. Oratorio Don Pasquale in data 17.03.2015 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale che ha sanzionato l’istante con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, l’ammenda di € 25,00 per prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica, pubblicata sul C.U. n. 44 del 12.03.2015 della Delegazione Provinciale di Lecce, F.I.G.C - LND. Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo come proposto; Rilevato che il reclamo è stato notificato alla Società controinteressata (racc. a/r n. 117040685723 del 17.3.15) la quale non ha fatto pervenire difese scritte, né chiesto di essere sentita; Considerato che ragioni oggettive non hanno consentito di garantire all’A.S.D. Oratorio Don Pasquale, come si evince per tabulas, un intervallo di tempo sufficiente per organizzare la trasferta a Squinzano presso il nuovo campo sportivo “Comunale B”, nella nuova data del 5.3.2015 fissata per disputare l’incontro con la Gioventù Trepuzzi (originariamente previsto per il giorno 14 febbraio 2015); Ritenuto, pertanto, che l’A.S.D. Oratorio Don Pasquale non può intendersi rinunciataria a termini dell’art. 53 NOIF; Tutto quanto rilevato, considerato e ritenuto, la Corte Sportiva di appello per la Puglia, DELIBERA 1) annullarsi integralmente la deliberazione impugnata e, per l’effetto, rifissarsi l’incontro Gioventù Trepuzzi - Oratorio Don Pasquale, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi, girone A; 2) manda all’Organo Tecnico per gli adempimenti conseguenziali; Nulla per le spese atteso l’accoglimento del reclamo.
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