COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 02 Aprile 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale POL. BUDDUSO’ (Campionato di 1^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 19.03.2015. Gara Buddusò / Stintino del 15.03.2015.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°46 del 02 Aprile 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
POL. BUDDUSO’ (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 19.03.2015.
Gara Buddusò / Stintino del 15.03.2015.
La Società Buddusò ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per tre gare del calciatore Canu Enrico perché “espulso per aver cercato di colpire un avversario, alla notifica del provvedimento proferiva insulti nei confronti del direttore di gara”.
La Società reclamante chiede la riduzione della squalifica; afferma che il Canu, portiere della squadra, dopo che l’arbitro gli aveva mostrato il cartellino rosso, protestava con voce concitata in quanto riteneva ingiusta l’espulsione, ma non proferiva frasi irriguardose all’indirizzo del direttore di gara; la pronunciava invece nei confronti del giocatore avversario che lo aveva travolto provocando così la sua reazione, che era stata causa del provvedimento arbitrale di espulsione.
La Corte, letto il referto del direttore di gara, non rileva nel comportamento del Canu elementi obbiettivi tali da poter affermare con certezza che gli insulti fossero stati rivolti all’arbitro; è sicuramente verosimile che le parole ingiuriose fossero indirizzate all’avversario che lo aveva indotto al fallo di reazione.
La Corte ritiene pertanto che la sanzione equa da infliggere al Canu per la condotta da lui tenuta sia quella della squalifica per due gare.
La Corte, per questi motivi, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la sanzione della squalifica irrogata al calciatore Canu Enrico da tre a due gare.
Dispone il non addebito della tassa.
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