COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 186/A A.S.D CANICATTI’ (AG) avverso squalifica fino al 31/12/2015 calciatore Marian Carlino – Campionato Juniores Prov.le Gir. “A” Gara Libertas 2010/Canicattì del 27/02/2015 – C.U. N° 59/22 Juniores del 06/03/2015 Delegazione Prov.le di Caltanissetta

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 186/A A.S.D CANICATTI’ (AG) avverso squalifica fino al 31/12/2015 calciatore Marian Carlino - Campionato Juniores Prov.le Gir. “A” Gara Libertas 2010/Canicattì del 27/02/2015 – C.U. N° 59/22 Juniores del 06/03/2015 Delegazione Prov.le di Caltanissetta Con appello pervenuto a mezzo fax in data 12 marzo 2015 l’A.S.D. Canicattì ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale venga riformata in meglio, atteso che il proprio tesserato ha assunto solo un comportamento antiregolamentare e protestatario nei confronti del direttore di gara, ritenendo ingiusta la sanzione disciplinare da questi assunta a suo carico. Peraltro, aggiunge la reclamante, che al termine della gara il proprio atleta raggiungeva lo spogliatoio dell’arbitro al solo fine di scusarsi per il comportamento assunto al momento dell’espulsione. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la gara in questione rientra tra quelle soggetta all’abbreviazione dei termini ( si trattava della penultima giornata di campionato) ragion per cui il gravame doveva essere inviato o depositato presso la Segreteria di questo Comitato entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. Di contro il reclamo in questione risulta pervenuto a mezzo fax in data 12.03.2015 alle ore 10,49 e cioè ben oltre il termine sopra evidenziato per cui lo stesso risulta inammissibile con consequenziale preclusione di ogni valutazione di merito. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it