COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 188/A A.S.D COMISO CALCIO (RG), avverso squalifica per sei gare calciatore Mirco Gurrieri – Campionato Promozione Gir. “D” Gara Comiso Calcio/Gela Calcio del 01/03/2015 – C.U. N° 390 del 04/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 188/A A.S.D COMISO CALCIO (RG), avverso squalifica per sei gare calciatore Mirco Gurrieri - Campionato Promozione Gir. “D” Gara Comiso Calcio/Gela Calcio del 01/03/2015 – C.U. N° 390 del 04/03/2015 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Comiso Calcio ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata. In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale venga riformata in meglio atteso che il proprio tesserato ha assunto solo un comportamento antiregolamentare e protestatario nei confronti del direttore di gara ma non lo ha assolutamente strattonato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 36’ del 2° t. il calciatore n.8 sig. Mirco Gurrieri veniva espulso per doppia ammonizione. Lo stesso, una volta avuta notificata l’espulsione, metteva le mai sul petto dell’arbitro e lo strattonava facendolo indietreggiare e ciò fino a quando non intervenivano alcuni suoi compagni di squadra che provvedevano ad allontanarlo dal terreno di gioco. Pertanto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure, a parere di questa Corte, non appare suscettibile di alcuna riduzione atteso che la stessa risulta congrua in ragione di quanto posto in essere dal predetto calciatore e ciò anche in relazione alla funzione di capitano dallo stesso ricoperta. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello. Per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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