COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 189/A S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI (AG) avverso l’inibizione fino al 30/11/2015 a carico del dirigente sig. De Rosa Gerardo e l’ammenda di € 100,00 – Campionato Allievi Provinciali Gir. “B”, Gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 – Comunicato Ufficiale n. 39 del 12/03/2015 Delegazione Provinciale di Agrigento

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 189/A S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI (AG) avverso l’inibizione fino al 30/11/2015 a carico del dirigente sig. De Rosa Gerardo e l’ammenda di € 100,00 - Campionato Allievi Provinciali Gir. “B”, Gara Akragas Città dei Templi/Canicattì del 17/02/2015 - Comunicato Ufficiale n. 39 del 12/03/2015 Delegazione Provinciale di Agrigento Con appello ritualmente proposto la S.S. Akragas Città dei Templi impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo in via preliminare che il Giudice Territoriale non sarebbe stato competente ad emettere i provvedimenti disciplinari impugnati essendo, eventualmente, competente il Tribunale Federale Territoriale su deferimento della Procura Federale e ciò per il combinato disposto degli artt. 10 e 29 del C.G.S. in relazione all’art. 61 delle N.O.I.F. Nel merito sostiene che il sig. De Rosa Gerardo nella partita in oggetto ricopriva l’incarico di allenatore e non già la funzione di dirigente accompagnatore tant’è che la distinta di gara è stata sottoscritta dal capitano che nella fattispecie era il sig. Sergio D’Alessandro, regolarmente tesserato per la reclamante ed erroneamente indicato come Salvatore. Nessuno è comparso per la società appellante, sebbene ritualmente convocata. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che il primo motivo di impugnazione è palesemente infondato. Per quello che qui ci riguarda basta osservare che il richiamo all’art.10 del C.G.S. non è confacente alla fattispecie concreta in esame ed in ogni caso il Giudice Territoriale sarebbe stato competente a conoscere della eventuale posizione irregolare del calciatore e a instaurare il relativo procedimento d’ufficio a mente del combinato disposto dei commi 7 e 8 dell’art. 29 del C.G.S. Ciò posto e passando al merito delle questioni sollevate dalla reclamante queste sono da ritenersi fondate e devono trovare accoglimento. Ed invero dalla lettura della distinta gara consegnata all’arbitro prima dell’incontro risulta in maniera inequivocabile che il sig. Gerardo De Rosa è iscritto in elenco come allenatore e che la stessa risulta sottoscritta dal sig. Sergio D’Alessandro, ricoprente la funzione di capitano, anche se in detto atto risulta essere erroneamente indicato come Salvatore. Peraltro dagli accertamenti fatti il sig. Sergio D’Alessandro risulta regolarmente tesserato per la S.S. Akragas Città dei Templi. In definitiva questa Corte ritiene raggiunta la prova che il giocatore partecipante alla gara sia effettivamente il sig. Sergio D’Alessandro deducendolo non solo dalla circostanza che lo stesso firmi la distinta con il nome di “Sergio”, ma anche dalla circostanza che la data di nascita apposta in distinta così come gli estremi della tessera del calciatore si riferiscano a quest’ultimo. In ragione di quanto sopra le sanzioni così come inflitte dal Giudice Territoriale devono essere revocate e gli atti devono essere ritrasmessi a quest’ultimo per una nuova valutazione dei fatti alla luce della presente statuizione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, revoca la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Gerardo De Rosa e l’ammenda di € 100,00 a carico della S.S. Akragas Città dei Templi. Dispone, inoltre, la restituzione degli atti al Giudice Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Agrigento per quanto di sua competenza. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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