COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 190 /A A.S.D. CESMA PRO GELA (CL) avverso le squalifiche per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Marchese e per due mesi a carico dell’allenatore sig. Vincenzo Fecondo – Campionato C1 di Calcio a 5 Gara Cesma Pro Gela/Wisser Club del 07/03/2015 – Comunicato Ufficiale n. 406/64 C5 del 12/03/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 190 /A A.S.D. CESMA PRO GELA (CL) avverso le squalifiche per sei gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Marchese e per due mesi a carico dell’allenatore sig. Vincenzo Fecondo - Campionato C1 di Calcio a 5 Gara Cesma Pro Gela/Wisser Club del 07/03/2015 - Comunicato Ufficiale n. 406/64 C5 del 12/03/2015 Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Cesma Pro Gela impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate all’effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione in termini più equi. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto l’arbitro scrive che a fine gara il calciatore n.10 del Cesma Pro Gela sig. Giuseppe Marchese, durante il saluto del Fair Play, lo afferrava per il colletto della divisa ed assumendo contemporaneamente nei suoi confronti un comportamento minaccioso ed offensivo. Il direttore di gara riferisce ancora nel suo rapporto che sempre a fine gara riconosceva il sig. Vincenzo Fecondo, allenatore tesserato per la reclamante, il quale scendendo dalla tribuna inveiva nei suoi confronti assumendo anch’esso un comportamento offensivo. In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento sia per quanto riguarda la posizione del calciatore sig. Giuseppe Marchese sia per quanto riguarda la posizione dell’allenatore sig. Vincenzo Fecondo (peraltro già sanzionato fino al 31 marzo 2015) risultando le sanzioni loro rispettivamente inflitte pienamente congrue e non suscettibili di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it