COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 203/A A.S.D. CITTADELLA F.C. PANTELLERIA (TP), avverso gara perduta per 0 – 6, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 300,00 (1^ rinuncia) – Campionato regionale C5 serie C2 gara Tochafootball/Cittadella FC Pantelleria del 21/03/2015 – C.U. n° 437 C5/67 del 24/03/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 451 CSAT 28 DEL 31 MARZO 2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Procedimento 203/A A.S.D. CITTADELLA F.C. PANTELLERIA (TP), avverso gara perduta per 0 - 6, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 300,00 (1^ rinuncia) - Campionato regionale C5 serie C2 gara Tochafootball/Cittadella FC Pantelleria del 21/03/2015 - C.U. n° 437 C5/67 del 24/03/2015. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Cittadella F.C. Pantelleria propone ricorso avverso le decisioni in epigrafe riportate, sostenendo che il proprio reclamo di primo grado, che documentava al Giudice Sportivo Territoriale le ragioni di impossibilità a raggiungere la sede della gara per avverse condizioni meteo, è stato inviato ed ha raggiunto lo scopo previsto dalle norme procedurali d’intesa con il legale rappresentante della consorella società. A tal uopo allega dichiarazione resa dalla consorella, in persona del suo Presidente, il quale conferma di avere regolarmente ricevuto copia del ricorso, all’indirizzo dallo stesso indicato per ragioni di celerità. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, nonché la ulteriore nota fatta pervenire dalla resistente, con cui conferma quanto sopra dedotto dalla reclamante, ritiene che il presente gravame sia meritevole di accoglimento. Infatti i motivi di reclamo proposti in primo grado dalla soc. Cittadella Pantelleria sono stati certamente portati a conoscenza della controparte benché detti motivi siano stati inviati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale. L’errore nel quale è incorsa la reclamante deve perciò essere qualificato come errore scusabile a cui ha contribuito il comportamento della consorella nel proporre l’invio di detti motivi ad un indirizzo diverso da quello ufficiale, anche se dettato da un non corretto senso di collaborazione e celerità. Nel merito le ragioni di forza maggiore sono provate dall’attestazione rilasciata dall’Autorità Aeroportuale di Pantelleria talché si dispone la ripetizione della gara a data da destinarsi. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, annulla i provvedimenti impugnati e dispone la ripetizione della gara in oggetto a data da destinarsi. Manda alla Delegazione Regionale di calcio a 5 per quanto di competenza. Senza addebito di tassa reclamo non versata.
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