COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 452 TFT 30 DEL 31 MARZO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°568/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società S.S.D. Bagheria Calcio Srl (matr. 935754 – partecipante al Campionato di 1^ Categoria) Sig. Raspanti Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 452 TFT 30 DEL 31 MARZO 2015 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n°568/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società S.S.D. Bagheria Calcio Srl (matr. 935754 – partecipante al Campionato di 1^ Categoria) Sig. Raspanti Francesco (Presidente all’epoca dei fatti) N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013- 2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 23/01/2015 prot. 11.713 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, né hanno fatto pervenire memorie a difesa. Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita; - Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito; - Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, applica: l’ammenda di € 760,00 a carico della S.S.D. Bagheria Calcio Srl (matr. 935754); l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi sei a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Raspanti Francesco; l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori: Arduino Vincenzo, Buttitta Francesco, Ferrito Gabriele, La Corte Vincenzo, La Rosa Vincenzo, La Vardera Giuseppe, Scaduto Rosario, Cina Giacomo, Lo Coco Paolo Maria, Mineo Giuseppe, Spano Giovanni, Lo Coco Andrea, Tomasello Dario, (tesserati SSD Bagheria Calcio); Acquaviva Fabio (oggi tesserato ASD Sant'Isidoro e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio); Balistreri Antonino (oggi tesserato ACS D. Colomba Bianca e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio); Giordano Roberto (oggi tesserato ASD Cefalu Calcio e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio); Lo Coco Riccardo, Pagano Francesco Paolo, (oggi tesserati ACD Città di Casteldaccia e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio); Mercanti Antonio (oggi tesserato POL. D. Castelbuonese e all'epoca dei fatti SSD Bagheria Calcio). Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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