COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 463 CSAT 29 DEL 02 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 207/A A.S.D. PATERNO’ 1908 (CT), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3; avverso ammenda di € 600,00; avverso squalifiche per quattro gare sigg. Cannavò Giuseppe, Genoese Daniele, Isaia Alfio, Lo Verde Giuseppe e Tornatore Vincenzo; avverso squalifica per tre gare sig. Scariolo Christian – Campionato Eccellenza gir. “B” Gara Città di Vittoria/Paternò del 22/03/2015 – C.U. n° 439 del 25/03/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 463 CSAT 29 DEL 02 APRILE 2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Procedimento 207/A A.S.D. PATERNO’ 1908 (CT), avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3; avverso ammenda di € 600,00; avverso squalifiche per quattro gare sigg. Cannavò Giuseppe, Genoese Daniele, Isaia Alfio, Lo Verde Giuseppe e Tornatore Vincenzo; avverso squalifica per tre gare sig. Scariolo Christian - Campionato Eccellenza gir. “B” Gara Città di Vittoria/Paternò del 22/03/2015 - C.U. n° 439 del 25/03/2015. La A.S.D. Paternò 1908 propone ricorso a mezzo telefax del 27/03/2015 ore 11.32, chiedendo: a) l’annullamento del provvedimento di assegnazione della gara perduta per 0–3 e, conseguentemente, disporre di ripetizione della stessa, avendo l’arbitro strumentalmente considerato espulsi un numero di giocatori tale da non poter fare proseguire la gara; b) l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 600,00, atteso che i propri tesserati non hanno partecipato ad alcuna rissa ma sono stati oggetto di una aggressione; c) l’annullamento di tutte le sanzioni a carico dei propri tesserati in quanto gli stessi nulla avrebbero commesso e quanto riportato in referto dal direttore di gara è stato dallo stesso artatamente costruito. In via istruttoria chiede l’ammissione agli atti di un filmato che dimostrerebbe le superiori argomentazioni. All’udienza dibattimentale il rappresentante della Società appellante, benché regolarmente convocato, non è comparso ma ha inviato, irritualmente, una ulteriore memoria difensiva con la quale, in buona sostanza, ribadisce quanto già dedotto nei motivi di gravame. La Corte Sportiva di Appello, letti gli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S.fanno piena prova dei comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva quanto segue: Preliminarmente, è inammissibile la produzione del filmato ostandovi precise norme procedurali (art. 35 comma 1.2 C.G.S.). Peraltro non si dispone la trasmissione dello stesso, ai sensi dell’art. 35 comma 1.4 C.G.S. alla Procura Federale, in quanto trattasi di immagini già inviate alla Procura Federale in esito al reclamo n° 206/A dinanzi a questa Corte Sportiva di Appello, afferente la medesima gara. Nel merito, dalla lettura degli atti ufficiali di gara si rileva che alla fine del primo tempo uno degli assistenti, come da disposizione impartita dall’A.I.A., entrava per primo nel sottopassaggio e così scrive nel suo rapporto: “Assistevo al numero 10 Esposito Vincenzo (Vittoria) che colpiva con un pugno al centro del volto il numero 6 Tornatore Vincenzo (Paternò). Da questa condotta violenta scaturiva una rissa che coinvolgeva giocatori e riserve di entrambe le società. Successivamente sopraggiungeva il collega arbitro che assisteva insieme a me alla rissa ed altri giocatori che si aggiungevano alla suddetta rissa. Nella ressa generale, riconoscevo diversi giocatori che partecipavano attivamente con calci e pugni. Il num. 9 Scariolo Christian (Paternò 1908) e il num. Sgambato Pasquale (Vittoria) che reciprocamente si strattonavano e si colpivano con calci e pugni. Infine riconoscevo nella rissa generale i num. 17 Crisafulli Marco (Vittoria), il 3 Commendatore Luca (Vittoria) e con la maglia rosso-blu il num. 2 Genovese Daniele, tutti coinvolti nella rissa a fine primo tempo nel sottopassaggio degli spogliatoi”. A sua volta il direttore di gara così scrive: ”A fine primo tempo, mentre mi accingevo a rientrare nel mio spogliatoio, sentivo delle urla venire dal sottopassaggio che da’ ingresso agli spogliatoi. Appena arrivato assistevo ad una mega rissa che coinvolgeva calciatori titolari e calciatori di riserva di entrambe le società. Tra tutti i giocatori che partecipavano attivamente alla rissa riuscivo ad identificare, tramite i numeri nelle maglie e i numeri sui pantaloncini, un totale di tredici calciatori. Per entrare nello specifico assistevo alle suddette scene: Il num. 10 Esposito Vincenzo (Città di Vittoria) ed il calciatore num. 6 Tornatore Vincenzo (Paternò 1908) si scambiavano spintoni, calci e pugni tra di loro. Subito dopo a dare manforte al num. 10 Esposito Vincenzo si aggiungevano i suoi compagni di squadra il num. 3 Commendatore Luca, il num. 11 Santarpia Alessandro, il num 13 Guglielmino Simone e il num. 17 Crisafulli Marco, tutti insieme si scagliavano contro il calciatore numero 6 Tornatore Vincenzo (Paternò 1908) e con calci e pugni riuscivano a buttarlo a terra. Anche dopo averlo buttato a terra i sopracitati calciatori appartenenti alla società Città di Vittoria non frenavano la loro furia e colpivano con calcio il calciatore num. 6 Tornatore Vincenzo (Paternò 1908) a terra dolorante. A questo punto alla rissa si aggiungevano i calciatori num. 2 Genoese Daniele, num. 5 Cannavò Giuseppe Agatino, num. 4 Lo Verde Giuseppe ed il num. 3 Isaia Alfio, tutti facenti parte della società Paternò 1908, i quali partecipavano in modo attivo alla rissa con spinte, calci, schiaffi e pugni verso i calciatori della società Città di Vittoria sopra citati. Inoltre partecipava alla rissa, ma solo allo scopo di difendere il calciatore caduto a terra un dirigente anziano non scritto in distinta ma che può essere facilmente riconducibile alla società Paternò 1908 per via della tuta che indossava ed il quale riportava lo stemma della società ospitata, colpito più volte tra cui anche al volto dal numero 10 Esposito Vincenzo. Alla rissa che si svolgeva in più zone del sottopassaggio partecipavano anche i calciatori num. 9 Scariolo Christian (Paternò 1908) il quale colpiva con un pugno sia il calciatore num. 16 Schifino Ales Patrick (Città di Vittoria) che il calciatore num. 6 Sgambato Pasquale (Città di Vittoria) i quali a loro volta cercavano di farsi giustizia da soli scagliandosi a loro volta contro il calciatore Scariolo Christian”. E’ a questo punto che, grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine, si riusciva a riportare la calma e l’arbitro, rientrato nello spogliatoi unitamente ai propri assistenti, procedeva all’identificazione dei partecipanti agli incidenti. Convocati i dirigenti, prosegue il direttore di gara nel suo rapporto, comunicava loro che i giocatori così come identificati dalla terna dovevano intendersi espulsi e pertanto, essendo venuto meno il numero minimo dei partecipanti, la gara era intendersi sospesa. Ciò posto in punto di fatto la Corte osserva che quanto dedotto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara che, giova ripeterlo, costituiscono fonte privilegiata rispetto ai fatti oggetto di esame. Dai fatti così come descritti dalla terna si può certamente parlare di rissa. Infatti, come già più volte ribadito da questa Corte si ha rissa (secondo l’insegnamento costante della Corte di Cassazione) ogni qualvolta più persone si colpiscono vicendevolmente, rimanendo ininfluente, ai fini della consumazione del reato, che tali atti abbiano scopo offensivo o difensivo. Pertanto va condivisa la decisione del direttore di gara in ordine ai provvedimenti disciplinari assunti con conseguente sospensione dell’incontro. Ragion per cui il gravame in ordine alla assegnazione della gara perduta va confermato, così come va confermata la sanzione dell’ammenda, risultando essa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione. Per ciò che attiene alle sanzioni poste a carico dei tesserati le stesse sono congrue in relazione a quanto da loro rispettivamente posto in essere ad eccezione del solo calciatore sig. Tornatore Vincenzo, che ha subito una aggressione da parte di un avversario anche se poi a sua volta ha reagito, prima di essere fatto oggetto di ripetuti altri atti di violenza. Per cui si ritiene di dovere rideterminare in termini più equi, come da dispositivo, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure, dovendosi tenere conto della provocazione ai fini della sua quantificazione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Tornatore Vincenzo, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata. Dispone altresì inviarsi gli atti alla Procura Federale al fine di verificare la legittimità delle affermazioni contenute negli scritti difensivi oggetto del presente procedimento.
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