COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della U.S.D. Barbarasco avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Oligeri Andrea con una squalifica per quattro gare. C.U. n. 46 del 5/3/2015.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo della U.S.D. Barbarasco avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Oligeri Andrea con una squalifica per quattro gare. C.U. n. 46 del 5/3/2015. Nel corso della gara “ Filvilla – Barbarasco” valevole per il campionato di seconda categoria, il calciatore Andrea Oligeri veniva allontanato dal campo per doppia ammonizione. Alla notifica del cartellino rosso offendeva l’arbitro. Per tale condotta veniva squalificato per quattro gare. Sanzione aggravata in quanto capitano. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società Barbarasco. Quest’ultima non nega nella sostanza la condotta ascritta al tesserato in questione. Ritiene però esagerata la sanzione applicata. Infatti secondo la reclamante non ci sarebbe stato alcun atteggiamento minaccioso ma semplicemente una frase indirizzata verso il D.G. che andrebbe qualificata più come un intercalare che non come una reale intenzione offensiva. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma l’intento minaccioso. Infatti dichiara che il calciatore gli urlava la frase contestata e lo guardava fisso negli occhi con sguardo intimidatorio. Sottolinea inoltre che il tesserato in questione all’uscita dal campo, proprio a causa dello stato di agitazione in cui si trovava, colpiva con un violento calcio la porta dello spogliatoio. Questa Corte di Appello Sportiva esaminati gli atti del procedimento ritiene provati i fatti contestati al giocatore in questione. I rapporti di gara appaiono piuttosto precisi e non lasciano alcun dubbio sulla condotta del calciatore. Anche la sanzione appare congrua stante anche la posizione di capitano rivestita dal sig. Andrea Oligeri.P.Q.M.Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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