COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dalla Polisportiva Ginestra A.S.D. avverso la decisione con la quale il G.S.T. Provinciale di Firenze ha assunto i seguenti provvedimenti:- inibizione fino al 27.8.2015 al Dirigente Cafaggi Giuliano;- squalifica fino al 27.4.2015 all’Allenatore Costoli Giuliano. (C.U. n. 35 25.02.2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo proposto dalla Polisportiva Ginestra A.S.D. avverso la decisione con la quale il G.S.T. Provinciale di Firenze ha assunto i seguenti provvedimenti:- inibizione fino al 27.8.2015 al Dirigente Cafaggi Giuliano;- squalifica fino al 27.4.2015 all’Allenatore Costoli Giuliano. (C.U. n. 35 25.02.2015). Il legale rappresentante della Società Polisportiva Ginestra A.S.D. impugna, con unico atto, i due provvedimenti indicati in epigrafe non contestandoli nella loro fondatezza, tanto da affermare in intendere prendere provvedimenti nei confronti dei tesserati sanzionati “….riportandoli ad un comportamento più civile ed educativo nei confronti dei ragazzi e di tutti i componenti del calcio”. Tuttavia attribuisce detti comportamenti ad un presunto errore arbitrale (convalida di una rete chiaramente irregolare) e passa quindi a descrivere il comportamento iniziale del D.G. nel pretendere la modifica di taluni adempimenti preliminari della gara, che la Società ritiene del tutto inutili perchè assolutamente marginali, per affermare, successivamente, che in campo non si sono rilevati errori e che se questi fossero stati commessi non intende comunque rilevarli.Dopo tale premessa segnala il comportamento dell’Arbitro, che definisce “incivile” ed “omofobo”, nel rispondere “alla richiesta di attenzione alle spinte ricevute da tergo” rivoltagli da un calciatore della propria squadra, provocando le proteste verbali del padre di questi.Conferma, quindi, che un dirigente è entrato nel recinto degli spogliatoi senza che nessun altro se ne sia accorto e che il D.G. ha chiuso la gara all’83 minuto rientrando immediatamente nello spogliatoio. In proposito il Collegio precisa che l’incontro era valido nell’ambito del campionato Allievi Provinciali.Esprime quindi “il forte desiderio di essere ascoltati”.L’incoerenza dello scritto ha indotto il Collegio a far riproporre al D.S., che nell’occasione rappresenta la Società che aveva fatto richiesta di audizione, l’intero svolgersi dei fatti non compiutamente descritti con il reclamo. Da tale ricostruzione è emerso che il comportamento dell’Arbitro sarebbe stato improntato ad una certa fretta nel dirigere la gara e nei suoi adempimenti, come dimostrerebbero sia la richiesta di iniziare la gara in anticipo, non consentitogli dalla Società, sia la precipitazione con la quale, a fine gara, si è recato negli spogliatoi. Precisa inoltre che la frase è stata rivolta dal D.G. sia al calciatore che lo aveva invitato ad una maggiore attenzione “alle spinte da dietro”, sia al calciatore che avrebbe messo in atto le spinte.Il comportamento tenuto dall’arbitro avrebbe indispettito i presenti, provocando, fra l’altro, la reazione dei due dirigenti sanzionati.Il rappresentante della Società riportandosi al reclamo e citando una precedente decisione di questo Collegio chiede una riduzione delle sanzioni inflitte. Questa è la decisione.Posto che la frase omofoba sia stata rivolta al Calciatore dal D.G. – che la smentisce in maniera categorica – non sembra alla Giudicante che essa presenti alcun nesso logico di correlazione con le offese rivoltegli dai due tesserati (disonesto e sei un venduto) che appaiono piuttosto rivolti alla correttezza della gestione tecnica della gara. Tali comportamenti – che non trovano giustificazione anche in presenza di una provocazione – sono da sanzionare come del resto ammesso dalla stessa reclamante nello stigmatizzare il comportamento dei due Dirigenti e nel preannunciare provvedimenti interni.In ogni caso il reclamo si limita ad una generica richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte richiamando una precedente decisione di questa corte che non appare attinente al caso in questione. La squalifica inflitta all’Allenatore Costoli (due mesi e due giorni) è del tutto conforme alle decisioni assunte da questo Collegio in casi similari. Al Dirigente Cafaggi viene contestato:l’ingresso in campo non autorizzato, il gesto di violenza, ancorché senza conseguenze, costituito dalla spinta inferta con il petto, il successivo tentativo di raggiungere ancora il D.G. venendo trattenuto da altri tesserati, l’ulteriore condotta offensiva posta in essere indirettamente attraverso la telefonata ad altro soggetto, chiaramente udita dai presenti; le offese e minacce rivolte dopo aver aperto la porta dello spogliatoio arbitrale in un momento ancora successivo,tali comportamenti rendono del tutto congrua la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei).Con riferimento alla frase addebitata all’arbitro in sede di reclamo, il Collegio ritiene che compito del giudicante sia quello di raggiungere, attraverso gli strumenti che la normativa pone a disposizione, l’appuramento del reale ed effettivo svolgersi dei fatti causa di violazioni disciplinari. Ciò al fine di tutelare enti e tesserati da possibili comportamenti contrari alla normativa federale; in questo ambito e in relazione a quanto è emerso nel corso del dibattimento, ritiene opportuno un approfondimento dei vari episodi, quali risultano dagli atti, con l’accertamento di eventuali violazioni compiute da una delle componenti presenti sul campo, richiedendo l’intervento della Procura Federale. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa.Trasmette gli atti alla Procura Federale per quanto esposto in sede motiva.
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