COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del Gruppo Sportivo Olmoponte Arezzo, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Negozio Antonino fino al 31 maggio 2015 (C.U. n. 36 del 11/03/2015).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 52 del 02.04.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Reclamo del Gruppo Sportivo Olmoponte Arezzo, avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Negozio Antonino fino al 31 maggio 2015 (C.U. n. 36 del 11/03/2015). Il Gruppo Sportivo Olmoponte Arezzo, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra riportato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo, disputato contro la Polisportiva Bucinese, in data 7 marzo 2015. Il G.S.T., nel relativo Comunicato Ufficiale, motivava così la propria decisione: “Per aver reagito ad una spinta rincorrendo l'avversario per circa quaranta metri tentando più volte di colpirlo con dei calci senza riuscirci, una volta raggiunto lo colpiva al volto con un pugno causandogli la fuoriuscita di sangue dal labbro. Dopo averlo buttato a terra gli sferrava un calcio all'altezza del torace/ventre.”Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo non contestando la dinamica dei fatti ma eccependo una premeditazione da parte dell'avversario che lo avrebbe deliberatamente provocato al fine di suscitare la scomposta reazione.La sanzione inflitta appare, ad avviso della difesa, sproporzionata sia in considerazione dei trascorsi del calciatore (scevri da qualsivoglia censura associata a comportamenti violenti) sia in considerazione degli effetti che la squalifica comporterebbe sulla carriera dell'atleta.Il giovane sarebbe infatti dotato di caratteristiche tali da interessare società professionistiche che però, in caso di conferma del provvedimento, non perfezionerebbero il trasferimento.Allegando una dichiarazione dell'atleta che attesta la sua resipiscenza la reclamante conclude per una riduzione della sanzione disciplinare. Il reclamo è infondato e non può essere accolto.Nella descrizione del fatto, operata dal D.G. ed inclusa nel rapporto di gara si legge che il calciatore veniva espulso: “poiché, spinto da un avversario, tentava dapprima di colpirlo con un pugno senza riuscirci, rincorreva poi l'avversario in fuga per circa 40 metri tentando più volte di colpirlo con dei calci, senza riuscire nell'intento. Riuscito infine ad afferrare l'avversario per la maglia ne frenava la corsa e una volta faccia a faccia lo colpita con un pugno al volto causandone la fuoriuscita di sangue dal labbro. Dopo averlo buttato a terra riusciva a dare all'avversario un calcio all'altezza del torace/ventre prima dell'intervento dello scrivente e di un dirigente”.Occorre rilevare come, nel caso in esame, non sia in discussione la condotta, che non viene contestata ma anzi stigmatizzata dalla stessa società, quanto gli effetti della squalifica sulle opportunità di carriera del giocatore.Sul punto, pur riconoscendo la correttezza sia della società nel proporre un reclamo apprezzabile nei toni e nel contenuto, sia del giocatore che, in una attestazione firmata e prodotta in atti riconosce l'errore con riferimento alle condotte oggetto di censura da parte del G.S.T., pur tuttavia è impossibile, per l'organo di Giustizia Sportiva adito, operare distinzioni con riferimento alle situazioni personali dei singoli tesserati con riferimento alle loro situazioni personali perché questo comporterebbe approfondite analisi che purtroppo non possono essere oggetto del procedimento.Spesso ad esempio i calciatori, i dirigenti, i tifosi e persino gli arbitri si trovano in difficili condizioni personali e psicologiche (si pensi semplicemente ai momenti, di depressione spesso connessi alla perdita del lavoro, di amicizie o di cari) che però non li esimono dal mantenere un comportamento leale, probo e corretto e non possono, in alcun modo, trovare rilevanza nella sommaria analisi di competenza degli organi di Giustizia Sportiva che si devono limitare all’applicazione della normativa Federale. Le stesse considerazioni devono essere operate con riferimento all'impatto che le sanzioni, espressamente stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva, possono avere sui singoli tesserati. Peraltro un potere di tal genere conferirebbe ai singoli giudici, la cui discrezionalità potrebbe travalicare nel puro arbitrio, il potere di porre in essere sperequazioni nei singoli trattamenti sanzionatori che, in tal modo, verrebbero ad essere ridotti o incrementati su valutazioni tutt'altro che oggettive.Anche in punto di provocazione - verosimilmente sussistente stante l'oggettiva censura da parte del D.G. che contestualmente alla condotta illecita del giocatore Negozio provvedeva ad espellere anche il diretto avversario – giurisprudenza consolidata ritiene che non possa costituire esimente o attenuazione dei provvedimenti disciplinari; infatti solo all'arbitro è demandata la gestione della gara ed il medesimo è in grado, specialmente quando i fatti avvengono alla sua presenza, di adottare provvedimenti disciplinari immediatamente efficaci.Nel caso concreto deve rilevarsi, per quanto attiene al quantum, come i gravi fatti, correttamente descritti nel rapporto di gara, siano stati adeguatamente valutati dal G.S.T. che ha adottato sanzioni disciplinari oggettivamente proporzionate anche in considerazione della platealità e della durata delle condotte illecite che si sono arrestate solo grazie all'intervento di terzi.P.Q.M.La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, respinge il reclamo ed ordina l’incameramento della relativa tassa.
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