COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 27.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD PONTEVILLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVILLA – SAN GIUSTINO, DISPUTATA A PONTEFELCINO IL 08.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA RECLAMANTE; INIBIZIONE DIRIGENTE PASSERI ROBERTO FINO AL 15/04/2015 SQUALIFICA CALCIATORE CHIERICI LUCA FINO AL 28/02/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 27.03.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD PONTEVILLA IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVILLA – SAN GIUSTINO, DISPUTATA A PONTEFELCINO IL 08.03.2015, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 119 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 11.03.2015, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA: AMMENDA DI €. 250,00 ALLA SOCIETA RECLAMANTE; INIBIZIONE DIRIGENTE PASSERI ROBERTO FINO AL 15/04/2015 SQUALIFICA CALCIATORE CHIERICI LUCA FINO AL 28/02/2016. PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.03.2015, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti ufficiali ed all’esito dell’audizione del direttore di gara si osserva quanto segue. Nel corso della gara sostenitori del Pontevilla hanno tenuto comportamenti offensivi e minacciosi nei confronti dell’arbitro; inoltre a fine gara alcuni soggetti non in lista, riconducibili alla società ospitante, sostavano all’interno degli spogliatoi ed offendevano il direttore di gara. La sanzione irrogata dal G.S. è dunque pienamente giustificata, tuttavia la Corte ritiene congrua contenere la stessa in €. 150,00 di ammenda. A fine gara il dirigente Roberto Passeri pronunciava frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’arbitro., oltre ad una espressione blasfema; alla luce di ciò la sanzione dell’inibizione fino al 15.04.2015 è congrua e meritevole di conferma. Quanto infine al calciatore Luca Chierici, costui, nel corso di una protesta, ha attinto per due volte con il petto la spalla sinistra del direttore di gara, provocandogli dolore poi sparito in un paio d’ore. La condotta è ovviamente meritevole di adeguata sanzione, che tuttavia la Corte ritiene congruo ridurre fino al 10.10.2015, tenuto conto del fatto che l’arbitro non ha riportato conseguenze di rilievo dall’episodio descritto. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: - riduce l’ammenda irrogata dal G.S. alla società reclamante ad €. 150,00; - riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Luca Chierici fino al 10.10.2015; - conferma nel resto l’impugnata delibera del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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