DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 587 Comunicato Ufficiale N.587 del 25.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A Reclamo Gara A.S.D.Pescara – A.S.D. S.S.Lazio Calcio a 5 del 22.02.2015 – Serie A
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 587
Comunicato Ufficiale N.587 del 25.03.2015 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A
Reclamo Gara A.S.D.Pescara – A.S.D. S.S.Lazio Calcio a 5 del 22.02.2015 – Serie A
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali,rileva: la gara in oggetto è stata definitivamente sospesa dall’arbitro al minuto 14’45’’ del secondo tempo,allorquando sulle tribune si verificavano incidenti tra i sostenitori della società ospitante ed alcuni tesserati della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5. Riferisce l’arbitro che nel corso dell’incontro era stato espulso al settimo minuto del secondo tempo per somma di ammonizioni, il calciatore della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 Carpes de Bail Tiago, il quale, anziché permanere all’interno dello spogliatoio per la durata residuale della gara, si recava in tribuna per assistere al prosieguo della partita. Successivamente,al minuto 13’ del secondo tempo,veniva allontanato l’allenatore della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5,Mannino Massimiliano, per aver reagito con gesti e parole alle frasi offensive a lui rivolte dalla tribuna da alcuni sostenitori della società avversaria. Anche costui si recava direttamente sugli spalti,anziché permanere, come dovuto,negli spogliatoi, ed al minuto 14’45’’ del secondo tempo veniva aggredito da un sostenitore del A.S.D. Pescara,il quale, superato il cordone di stewards che divideva le due tifoserie,lo colpiva con un violento pugno alla nuca; il calciatore della S.S. Lazio Calcio a 5 Carpes de Bail Tiago,precedentemente espulso,che si trovava nei pressi, a sua volta per difendere l’allenatore si avventava sull’aggressore e, nel trambusto che ne scaturiva, cadeva accidentalmente sulle transenne,riportando un ferita lacero-contusa alla bocca, che necessitava l’immediato trasporto del malcapitato all’ospedale per le cure del caso. A seguito di tale evento la gara rimaneva sospesa per circa nove minuti, dopo di che l’arbitro,riscontrato che erano state ripristinate le condizioni per proseguire l’incontro in tutta sicurezza,ordinava alle squadre la ripresa del gioco. Mentre il A.S.D. Pescara accondiscendeva, la A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, tramite il proprio capitano Olmo Campana Saul,comunicava all’arbitro l’intenzione di non riprendere la gara,costringendo il suddetto arbitro a dichiarare la definitiva sospensione dell’incontro. Riguardo a tali accadimenti ambedue le società hanno preannunciato reclamo, non provvedendo tuttavia, nei termini indicati dall’art.29 comma 5 lettera B del C.G.S., ad inviare le relative motivazioni. Contestualmente, nelle more del ricevimento di quanto sopra, lo scrivente Giudice Sportivo richiedeva alla Procura Federale di svolgere accertamenti in ordine ai fatti avvenuti,per appurare se nella condotta di tesserati o soggetti appartenenti alle due società si potessero ravvisare gli estremi della responsabilità oggettiva di cui all’art.17 comma 1 del C.G.S. La Procura Federale, con nota prot. N. 7829/35 del 24.03.2015, inviava una esauriente ed approfondita relazione sui fatti di causa, dalla quale emergeva che la mancata conclusione dell’incontro deve addebitarsi esclusivamente alla S.S. Lazio, in virtù della decisione assunta dal suo Presidente Daniele Chilelli, il quale dava disposizioni al capitano della squadra di comunicare all’arbitro la volontà di non riprendere il gioco in ragione della mancanza dei requisiti di sicurezza per i dirigenti della società presenti in tribuna, nonché per le condizioni psicologiche dei calciatori della società, rimasti attoniti per quanto accaduto al proprio compagno. Prosegue poi la Procura, specificando che contrariamente a quanto affermato dal Sig. Chilelli Daniele, dai referti arbitrali e da quello del Commissario di Campo, nonché dall’audizione diretta del responsabile del servizio d’ordine privato, risultano del tutto esclusi elementi tali da inficiare le condizioni di sicurezza all’interno dell’impianto, rimaste salvaguardate per tutta la durata della gara. In virtù di quanto sopra, si evince pertanto che la responsabilità per la mancata conclusione dell’incontro deve essere attribuita eslusivamente alla S.S. Lazio, la quale ha deliberatamente ritenuto di non dover portare a termine la gara, nonostante che, giudizio insindacabile dell’arbitro, sussistessero tutte le condizioni per proseguirla. P.Q.M. visti gli articoli 1,17,18,19,20 del C.G.S.; l’art. 53 delle N.O.I.F., decide: a) di comminare alla società Pescara l’ammenda di Euro 4,000.00 per l’aggressione perpetrata da un proprio sostenitore in danno dell’allenatore della squadra avversaria, e l’obbligo di disputare la prossima gara interna a porte chiuse. Sanzione ridotta per la predisposizione, da parte della Società di un servizio di sicurezza privato che, pur non essendo riuscito ad evitare l’aggressione, si è adoperato sia prima degli eventi che successivamente agli stessi, affinché fossero mantenute condizioni di sicurezza tali da consentire all’arbitro la ripresa del gioco; b) di comminare alla S.S. Lazio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di Euro 3,000 per la rinuncia effettuata, sanzione determinata dal C.U. n. 1 del 2/07/2014 per la parte relativa alle ammende delle Società di Serie A per le gare non disputate; c) di squalificare per due giornate effettive di gara il calciatore Olmo Campana Saul per le violazioni dell’art. 1 bis del C.G.S., in quanto in qualità di capitano della squadra, comunicava all’arbitro l’intenzione della compagine di non proseguire l’incontro, venendo così meno ai principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dalla predetta normativa; d) di inibire fino al 30.04.2015 il Sig. Chilelli Daniele, Presidente della S.S. Lazio, per aver dato disposizioni al capitano della squadra di non proseguire la gara, adducendo presunte carenze di sicurezza, non assodate, in palese violazione alle disposizioni di cui all’art. 1bis del C.G.S., riguardanti gli obblighi di comportamento e i doveri di osservanza delle norme ai quali sono tenuti i dirigenti delle società; e) di confermare le sanzioni a carico dei tesserati e calciatori, comminate per la gara di che trattasi con il C.U. 519 del 03.03.2015; f) le tasse di reclamo per i ricorsi preannunciati ai quali le Società non hanno dato seguito, vengono addebitate ad ambedue le Società.
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