F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl – (nota n. 6533/479 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 6533/479 pf14-15 SP/blp del 24.2.2015). Il deferimento Con atto del 19/2/2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - il Signor Francesco Saverio Maglione, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS per non aver depositato presso Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2014; - la Società AC Savoia 1908 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Francesco Saverio Maglione, legale rappresentante pro-tempore della Società AC Savoia 1908 Srl. Il Signor Francesco Saverio Maglione e la Società AC Savoia 1908 Srl non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 19.3.2015 sono comparsi il rappresentante della Procura federale nonché per il Sig. Maglione l’Avv. Fiorillo, mentre nessuno è comparso per la Società. Il patteggiamento Alla riunione del 19.3.2015 il deferito Francesco Saverio Maglione, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 2.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Francesco Saverio Maglione, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Saverio Maglione, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a mesi 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società AC Savoia 1908 Srl. All’odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale si è riportato al deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società AC Savoia 1908 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nessuno è comparso per la Società deferita. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento dell’illecito ascritto ai deferiti. In particolare il “memorandum riepilogativo”, all. n. 1 alla comunicazione inviata dalla Co.Vi.So.C alla Procura federale in data 5.2.2015, evidenzia che la AC Savoia 1908 Srl nel periodo di riferimento settembre - ottobre 2014 non ha versato ritenute Irpef per un importo pari ad € 152.230,46 e contributi Inps per un importo pari ad € 101.254,47. Tale circostanza, documentalmente provata, non è stata contestata dai deferiti. Risulta quindi applicabile al caso in esame la specifica normativa federale. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. Il dispositivo Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 2 (due) al Sig. Francesco Saverio Maglione. Infligge altresì alla Società Savoia Calcio 1908 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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