F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015 131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia), Società FBC UNIONE VENEZIA – (nota n. 6898/475pf14-15/SP/gb del 5.3.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046/TFN del 09 Aprile 2015
131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia), Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 6898/475pf14-15/SP/gb del 5.3.2015).
Con provvedimento del 5.03.2015 il Procuratore federale, ha deferito a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare: - il Sig. Korablin Yury, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società FBC Unione Venezia, per rispondere della violazione disciplinare ex art. 85, lett C), par. VII, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16 dicembre 2014, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014. In aggiunta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente del CdA e Legale rappresentante pro tempore, è stata deferita in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la FBC Unione Venezia, come meglio indicato nella parte motiva dell'atto di deferimento. Il patteggiamento Alla riunione del 26.3.2015, il deferito Yury Korablin, tramite il proprio legale e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione. Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 8.4.2015 il suddetto accordo. In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza. “Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Yury Korablin, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Yury Korablin, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’ art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Società FBC Unione Venezia. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la conferma del deferimento e l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. È altresì comparso il difensore della Società deferita, il quale si è rimesso alle decisioni del Tribunale. I motivi della decisione Alla luce del patteggiamento intervenuto tra il Sig. Yury Korablin e la Procura federale ed in relazione all’esame degli atti del giudizio dai quali emerge evidente il mancato deposito nei termini previsti da parte della FBC Unione Venezia della dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2014, non può che essere accolto il deferimento disposto nei confronti della Società e conseguentemente irrogata la sanzione richiesta dalla Procura federale. P.Q.M. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Signor Yury Korablin. Infligge altresì alla Società FBC Unione Venezia la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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