COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 177 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABETE ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MARILIUS VESUVIO): ART. 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SIG.RA FRATELLANZA AMALIA (AL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PORTICI 1906, POI MARILIUS VESUVIO): ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ MARIGLIANESE CALCIO, GIÀ MARILIUS VESUVIO E GIÀ PORTICI 1906 (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE N. 177 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. ABETE ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ MARILIUS VESUVIO): ART. 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SIG.RA FRATELLANZA AMALIA (AL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PORTICI 1906, POI MARILIUS VESUVIO): ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ART. 52, COMMA 2, N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ MARIGLIANESE CALCIO, GIÀ MARILIUS VESUVIO E GIÀ PORTICI 1906 (ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA) Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale del 15 luglio 2013, che ha fatto seguito all’atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Dott. Gioacchino Tornatore, in data 1 giugno 2012, prot. 8749/1633, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: in via preliminare, deve essere richiamata la delibera n. 112 dell’anno sportivo 2013/2014, dell’allora Commissione Disciplinare Territoriale, con la quale era stata disposta il rinvio della trattazione del procedimento in esame, in attesa della documentazione che sarebbe stata formalizzata, in ordine alla procedura di subentro societario. Alla riunione del 9.06.2014 erano risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, nonché il sig. Antonio Abete, in nome e per conto della società Mariglianese Calcio, attuale denominazione della deferita società, all’epoca dei fatti contestati denominata Marilius Vesuvio, assistito e difeso dal proprio legale. Il Rappresentante della Procura Federale ha preso, inoltre, atto dell’assenza dell’altra deferita, sig.ra Fratellanza Amalia, benché ritualmente convocata (a mezzo della relativa raccomandata postale, regolarmente notificata). Il Rappresentante della Procura Federale, nelle sue conclusioni, ha chiesto: mesi sei di inibizione ed euro 1.000,00 di ammenda per la sig. ra Amalia Fratellanza. Ha chiesto, altresì, per il sig. Abete, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, mesi due di inibizione ed euro 200,00 di ammenda, nonché, per la società deferita, attualmente denominata Mariglianese Calcio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, euro 400,00 di ammenda. Il sig. Abete ha ammesso le proprie responsabilità, affermando, però, la ignoranza delle norme violate e, quindi, la propria assoluta buona fede nel porre in essere i comportamenti contestati dalla Procura Federale. Il Collegio rileva che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che il 5 giugno 2010, la sig.ra Fratellanza Amalia, nella qualità di presidente della Società Portici 1906, ha trasferito al sig. Abete Antonio, presidente della Società Marilius Vesuvio (poi Mariglianese Calcio), il solo titolo sportivo della soc. Portici 1906 (con esclusione di debiti e crediti pregressi), con anomala modalità a titolo oneroso, vietata dalla normativa di riferimento, mediante una scrittura privata, in violazione dell’art. 52, comma 2, N.O.I.F., a norma del quale in nessun caso, per l’appunto, il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione. L’effettivo trasferimento posto in essere con la scrittura privata era stato formalizzato con il semplice cambio di denominazione della società, come si legge sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 8 del 29.07.2010. Tali fatti sono stati denunciati alla Procura Federale dal Collegio Arbitrale, adito da due allenatori della Società Portici 1906, per mancata corresponsione di emolumenti ad essi dovuti. La Procura ritiene che il trasferimento del titolo fosse stato realizzato, con dolo, da parte della sig. ra Amalia Fratellanza al sig. Antonio Abete, al fine di eludere gli obblighi della Società Portici 1906 nei confronti di tali allenatori e di riversarli ai danni del medesimo sig. Abete. Ad avviso di questo Collegio, sussistono le responsabilità dei deferiti, con l’aggravante, per la sig.ra Fratellanza, della intenzione di non soddisfare le pretese degli allenatori. Tale aggravante deve, ovviamente, per quanto innanzi precisato, esclusa nei confronti del sig. Abete, il quale, nella qualità, a seguito del procedimento innanzi al Collegio Arbitrale (innanzi al quale si era difeso proprio invocando l’accordo contenuto nella scrittura privata, che lasciava a carico della sig. ra Fratellanza i debiti pregressi), aveva depositato, in data 10.06.2011, presso il Comitato Regionale Campania, atto di transazione quietanzato dagli interessati. Pertanto, le richieste della Procura Federale devono essere accolte, con l’ovvia eccezione dell’ammenda a carico della sig. ra Amalia Fratellanza, la quale sanzione ricadrebbe, paradossalmente, a carico di chi (il sig. Antonio Abete, quale presidente, anche all’atto, della società in argomento) era stato raggirato dalla più volte nominata sig. ra Amalia Fratellanza, il che comporta l’aggravamento dell’inibizione a carico di quest’ultima. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico della sig. ra Fratellanza Amalia la sanzione dell’inibizione per mesi dodici, dei quali sei a surroga dell’ammenda proposta dalla Procura Federale, tutti con decorrenza dall’eventuale suo successivo censimento in una società / associazione sportiva, nell’ambito della F.I.G.C.; di infliggere al sig. Abete Antonio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del CGS, mesi due di inibizione ed euro 200,00 di ammenda; di infliggere alla società deferita, attualmente denominata Mariglianese Calcio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del Codice di Giustizia Sportiva, euro 400,00 di ammenda.
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