COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 75. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PRO PAGANI – GARA PRO PAGANI / BARANO CALCIO del 31.01.2015 – PROMOZIONE La C.S.A.T
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 98 del 09 Aprile 2015
DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
75. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO PRO PAGANI – GARA PRO PAGANI / BARANO CALCIO del 31.01.2015 – PROMOZIONE La C.S.A.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo delegato, nella riunione del 2 marzo 2015, la reclamante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; sentita, altresì, nell’odierna riunione, la società contro interessata, che aveva anch’essa presentato regolare richiesta di audizione nelle proprie memorie difensive; tanto premesso, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 78, del 12 febbraio 2015, pag. 1575, il Giudice Sportivo Territoriale, sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 76 del 5 febbraio 2015, pag. 1510, ha riconosciuto la sussistenza della causa di forza maggiore, in relazione all’assenza della società Barano Calcio alla gara indicata in epigrafe, disponendone la rifissazione. La decisione è stata impugnata dalla reclamante Pro Pagani. Quest’ultima ha rappresentato, innanzitutto, di aver sì ricevuto, a mezzo telefax, il preannuncio di reclamo della società Barano Calcio, ma di non aver mai ricevuto le motivazioni del ricorso, avendone avuto notizia soltanto dal Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 78/2015, in sede di pubblicazione della delibera impugnata. Ha eccepito, pertanto, l’inammissibilità del ricorso di primo grado, perché esso è stato inviato ad un domicilio diverso da quello comunicato dalla società Pro Pagani al Comitato Regionale Campania e depositato agli atti del Comitato stesso. Questa Corte rileva che, effettivamente, il preannuncio di reclamo e il reclamo di primo grado, poi accolto dal Giudice di prima istanza, sono stati inviati, con raccomandata A.R, alla società Pro Pagani ad indirizzo diverso da quello ufficiale della società (per l’esattezza: c/o Sorrentino Giuseppe – via Mangino, n. 5 – Pagani, laddove l’indirizzo censito è via Mangino n. 25 – Pagani. Purtuttavia, ad avviso di questo Collegio, l’eccezione formulata dalla reclamante non merita accoglimento. Infatti, nella documentazione allegata alle proprie controdeduzioni dalla società Barano Calcio, si rinvengono due ricevute di telefax inviati con esito “OK” dalla stessa alla società Pro Pagani: il preannuncio (3 pagine, corrispondenti al numero di quelle originali) il 31.01.2015, alle ore 14.05 (data della gara e del preannuncio reclamo) ed il reclamo (5 pagine, corrispondenti al numero di quelle originali), il 3.02.2015, alle ore 17.00 (data di invio delle motivazioni al Giudice Sportivo Territoriale), all’utenza telefonica che risulta esattamente quella indicata dalla reclamante nell’anagrafe societaria. Pertanto, la società Barano Calcio ha ottemperato a quanto prescritto dall’art. 38, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, richiamato dall’art. 46 comma 1 del codice stesso (normativa che consente l’alternativa tra la spedizione a mezzo raccomandata postale, o la trasmissione a mezzo fax, con perfetta equipollenza tra le due modalità). Nel merito, la società Pro Pagani ha sostenuto che, in realtà, al porto di Napoli, provenienti da Ischia, la mattina del 31 gennaio 2015 (ovvero nel giorno prefissato per la gara in esame), sarebbero arrivati un aliscafo e due motonavi e che, di conseguenza, la società Barano non fosse legittimata ad invocare la causa di forza maggiore. La società Pro Pagani, in particolare, ha sottolineato che, dalle 10.55, ora di arrivo della motonave Fauno, sarebbero intercorse ben 4 ore e 20 minuti per raggiungere Pagani. La società Barano Calcio si è difesa, anche nell’odierna riunione, affermando che, nell’attestazione allegata dalla società Pro Pagani, erroneamente vengono indicati, come provenienti da Ischia, due arrivi attribuiti alla stessa motonave, peraltro con orari incompatibili tra loro, laddove, in realtà, uno dei due arrivi, quello delle 12.15, proveniva da Capri. Questo Collegio, ritiene che, effettivamente, l’attestazione presentata dalla reclamante Pro Pagani contenga almeno un errore, sì da revocare almeno in dubbio la totale attendibilità del documento. Purtuttavia, ad avviso del Collegio, non sono necessari ulteriori approfondimenti, in quanto, fermo restando che il 31 gennaio 2015 è stato caratterizzato da condizioni meteo avverse che hanno creato disagi nei collegamenti marittimi, non può sollevarsi dubbio in ordine alla documentazione allegata dalla società Barano Calcio, che si appalesa idonea a giustificarla in relazione all’assenza alla gara indicata in epigrafe. In particolare, la società ha allegato attestazione, da parte dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, di mancata partenza delle motonavi della società Medmar, nella mattina del 31 gennaio 2015, alle ore 10.35 per Napoli ed alle ore 11.15 per Pozzuoli. Al riguardo, questa Corte, confermando l’orientamento precedentemente espresso in caso analogo (delibera n. 86 del 9 marzo 2012, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 85, del 9.3.2012), ritiene che, nella fattispecie in esame, debba farsi riferimento sostanziale al fatto che la società Barano Calcio non potesse essere vincolata ad organizzare la trasferta della propria comitiva alla specifica “corsa” effettivamente partita da Ischia, dovendo alla stessa riconoscersi ragionevoli margini di autonomia, negli ovvi limiti imposti dall’obbligo di diligenza. Parimenti, analoga ragionevole autonomia non può non riconoscersi alle società nell’esercizio delle proprie responsabilità, atteso che l’attività sportiva dilettantistica è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e non può e non deve mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti e dei loro dirigenti e tecnici, nel rispetto dei principii etici e di una logica di priorità. In ogni caso, si ribadisce, la società Barano Calcio ha documentato di aver osservato, nella circostanza, la giusta e doverosa diligenza organizzativa preliminare. Pertanto, questa Corte, sulla base del principio di ragionevolezza, rileva la sussistenza della causa di forza maggiore, invocata dalla società Barano Calcio, in relazione all’art. 55, comma 1, N.O.I.F., come affermato dal Giudice di prime cure nella decisione impugnata, che va quindi confermata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Pro Pagani; dispone addebitarsi la relativa tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante
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